Art. 41 
 
                             Definizione 
 
  1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo  indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 
  2.  Il  contratto  di  apprendistato  si  articola  nelle  seguenti
tipologie: 
    a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore; 
    b) apprendistato professionalizzante; 
    c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 
  3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore e  quello  di  alta  formazione  e
ricerca integrano organicamente, in un sistema  duale,  formazione  e
lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione  e  alle
qualificazioni professionali contenuti nel  Repertorio  nazionale  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.  13,
nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  16
          gennaio  2013  (Definizione  delle  norme  generali  e  dei
          livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
          validazione degli apprendimenti non formali e  informali  e
          degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
          certificazione delle competenze, a norma  dell'articolo  4,
          commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92): 
              «Art. 8. (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
          conformita' agli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
          comunitario, allo scopo di  garantire  la  mobilita'  della
          persona e favorire l'incontro tra  domanda  e  offerta  nel
          mercato del lavoro, la trasparenza  degli  apprendimenti  e
          dei  fabbisogni,  nonche'   l'ampia   spendibilita'   delle
          certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  e'
          istituito il repertorio nazionale dei titoli di  istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali,  di  cui
          all' articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno  2012,  n.
          92 . 
              2. Il repertorio nazionale  costituisce  il  quadro  di
          riferimento   unitario   per   la   certificazione    delle
          competenze,  attraverso  la  progressiva  standardizzazione
          degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
          istruzione e formazione, ivi compresi quelli di  istruzione
          e  formazione   professionale,   e   delle   qualificazioni
          professionali  attraverso  la  loro  correlabilita'   anche
          tramite un sistema condiviso di riconoscimento  di  crediti
          formativi in chiave europea. 
              3. Il repertorio nazionale e'  costituito  da  tutti  i
          repertori  dei  titoli  di  istruzione  e  formazione,  ivi
          compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
          delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
          repertorio di cui all' articolo 6, comma 3, del testo unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre 2011, n. 167 , codificati  a  livello  nazionale,
          regionale   o   di   provincia   autonoma,    pubblicamente
          riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: 
              a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 
              b)  identificazione  delle   qualificazioni   e   delle
          relative competenze che compongono il repertorio; 
              c)  referenziazione   delle   qualificazioni,   laddove
          applicabile, ai  codici  statistici  di  riferimento  delle
          attivita'  economiche  (ATECO)  e  della   nomenclatura   e
          classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT),  nel
          rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 
              d) referenziazione delle qualificazioni del  repertorio
          al Quadro europeo delle  qualificazioni  (EQF),  realizzata
          attraverso la formale inclusione delle stesse nel  processo
          nazionale di referenziazione ad EQF. 
              4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
          all'  articolo  3,  rendono  pubblicamente  accessibile   e
          consultabile per via telematica il repertorio nazionale.».