Art. 41 
 
           Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici 
 
  1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Limitatamente
ai pannelli fotovoltaici immessi  sul  mercato  successivamente  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  per  uso
domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del  loro
fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli  9
e 10, per ciascun nuovo  modulo  immesso  sul  mercato,  adottano  un
sistema di garanzia finanziaria e  un  sistema  di  geolocalizzazione
delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei  servizi
energetici nel disciplinare tecnico adottato  nel  mese  di  dicembre
2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti  dei  'Sistemi  o
Consorzi per il recupero e riciclo dei  moduli  fotovoltaici  a  fine
vita' in attuazione delle 'Regole applicative per  il  riconoscimento
delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)"». 
 
          Note all'art. 41: 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   40   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)",   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014,  n.  73,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 40. Disposizioni transitorie e finali. - 1.  Sino
          all'approvazione da parte  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare  degli  statuti  dei
          sistemi  collettivi  gia'  esistenti  ed  operanti,  tenuti
          all'adeguamento ai sensi dell'art. 10, comma 6,  i  sistemi
          collettivi  continuano  ad  operare  secondo  le  modalita'
          previgenti. 
              2. Sino all'adozione del decreto  ministeriale  di  cui
          all'art. 25, comma 1, la garanzia puo'  assumere  la  forma
          dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi  collettivi
          esistenti. 
              3.  Il  finanziamento  della   gestione   dei   rifiuti
          derivanti dai pannelli  fotovoltaici  immessi  sul  mercato
          prima  dell'entrata  in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo, avviene secondo  le  modalita'  definite  agli
          articoli 23, comma  1,  e  24,  comma  1,  fatta  salva  la
          ripartizione degli oneri che sia stata  eventualmente  gia'
          definita in conformita' alle disposizioni di  cui  all'art.
          25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28.
          Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul  mercato
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, per uso domestico  o  professionale,
          al fine di una corretta gestione  del  loro  fine  vita,  i
          sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli  9  e
          10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato,  adottano
          un  sistema  di  garanzia  finanziaria  e  un  sistema   di
          geo-localizzazione  delle  medesime  tipologie  di   quelle
          richieste  dal   Gestore   dei   servizi   energetici   nel
          disciplinare tecnico adottato nel mese  di  dicembre  2012,
          recante "Definizione e verifica dei requisiti dei  'Sistemi
          o  Consorzi  per  il  recupero   e   riciclo   dei   moduli
          fotovoltaici a  fine  vita'  in  attuazione  delle  'Regole
          applicative   per   il   riconoscimento    delle    tariffe
          incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012). Per la
          gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che
          beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui  al  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi  decreti
          e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento
          delle  operazioni  di  raccolta,   trasporto,   trattamento
          adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile
          dei rifiuti prodotti  da  tali  pannelli  fotovoltaici,  il
          Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene  dai  meccanismi
          incentivanti   negli   ultimi   dieci   anni   di   diritto
          all'incentivo  una  quota  finalizzata   a   garantire   la
          copertura dei costi di gestione dei  predetti  rifiuti.  La
          somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi  di
          adesione ai consorzi previsti dai  decreti  ministeriali  5
          maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore,
          laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli  obblighi
          previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di
          fornitura di un nuovo pannello, la  responsabilita'  ricada
          sul  produttore.  In  caso  contrario   il   GSE   provvede
          direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
          legislativo, il GSE definisce il metodo  di  calcolo  della
          quota da trattenere e le  relative  modalita'  operative  a
          garanzia della totale  gestione  dei  rifiuti  da  pannelli
          fotovoltaici. 
              4.  Le  prescrizioni  di  cui  all'art.  28   diventano
          vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in
          vigore del presente decreto legislativo. 
              5. Le modalita' di finanziamento previste agli articoli
          23, comma 2, e  24,  comma  2,  anche  ai  fini  di  quanto
          disposto dall'art. 38, comma 2, lettera b), e dall'art. 35,
          comma 1, lettera  e),  si  intendono  riferite  al  termine
          indicato nell'art. 20, comma 4 del decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151. 
              6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          2 dell'art. 20, ai fini dell'applicazione  delle  procedure
          semplificate di cui agli articoli 214  e  216  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  per  i  RAEE  gestiti
          nell'ambito   delle   operazioni   di   recupero   indicate
          nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto  del  Ministero
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,  con  le  tipologie  n.
          5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16,  5.19,  6.2,  7.20  e  13.20,  la
          comunicazione di inizio  attivita'  contiene  l'indicazione
          delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato
          ai  sensi  dell'art.  18,   nonche'   il   rispetto   delle
          prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII  e
          dei requisiti necessari a garantire il conseguimento  degli
          obiettivi di cui all'Allegato V."