Art. 41 Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «le modalita' che garantiscono l'esattezza,» sono sostituite dalle seguenti: «le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione,» e le parole «dei dati,» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati e la continuita' operativa»; b) il comma 1-bis, alinea, e' sostituito dal seguente: «1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorita' competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito»: c) la lettera a) del comma 1-bis e' sostituita dalla seguente: «a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;»; d) il comma 2-bis e' abrogato.
Note all'art. 41: - si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni) 1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati e la continuita' operativa dei sistemi e delle infrastrutture. 1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorita' competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito: a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 2-bis. (abrogato)».