Art. 41 
 
 
              Disposizioni inerenti la cessione di beni 
 
  1. I beni mobili di proprieta' dello Stato, assegnati alle  Regioni
e agli Enti locali ed impiegati per la  realizzazione  di  interventi
connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto,  che  non
siano  piu'   utilizzabili   per   le   esigenze   funzionali   delle
amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso  per
cause tecniche, possono essere  ceduti  a  titolo  definitivo  e  non
oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilita'
dell'amministrazione   cedente,   ai   medesimi   enti   territoriali
assegnatari, previo parere di una commissione istituita  allo  scopo,
senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  dal
medesimo titolare del centro di responsabilita'.