Art. 41 
 
 
                         Consorzi di tutela 
 
  1. Per ciascuna DOP o IGP puo' essere costituito e riconosciuto dal
Ministero un Consorzio di tutela. Il consorzio e'  costituito  fra  i
soggetti inseriti nel sistema  di  controllo  della  denominazione  e
persegue le seguenti finalita': 
    a) avanzare  proposte  di  disciplina  regolamentare  e  svolgere
compiti consultivi relativi alla denominazione  interessata,  nonche'
collaborativi nell'applicazione della presente legge; 
    b) svolgere attivita' di  assistenza  tecnica,  di  proposta,  di
studio, di  valutazione  economico-congiunturale  della  DOP  o  IGP,
nonche' ogni altra attivita' finalizzata  alla  valorizzazione  della
denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine; 
    c) collaborare, secondo le  direttive  impartite  dal  Ministero,
alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da  abusi,  atti
di  concorrenza   sleale,   contraffazioni,   uso   improprio   delle
denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla  legge;
collaborare  altresi'  con  le  regioni  per  lo  svolgimento   delle
attivita' di competenza delle stesse; 
    d) svolgere, nei confronti dei soli  associati,  le  funzioni  di
tutela,  di  promozione,  di  valorizzazione,  di  informazione   del
consumatore  e  di  cura  generale  degli  interessi  della  relativa
denominazione; 
    e) effettuare, nei confronti dei  soli  associati,  attivita'  di
vigilanza  prevalentemente  rivolte  alla  fase  del  commercio,   in
collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni. 
  2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela per piu'  DO
e IG purche'  le  zone  di  produzione  dei  vini  interessati,  come
individuate dal disciplinare di  produzione,  ricadano  nello  stesso
ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale e purche'
per ciascuna DO o IG sia assicurata l'autonomia decisionale in  tutte
le istanze consortili. 
  3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte  del  Ministero  e'
attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che: 
    a) sia rappresentativo, a  seguito  di  verifica  effettuata  dal
Ministero sui  dati  inseriti  nel  sistema  di  controllo  ai  sensi
dell'articolo 63, di almeno il 35 per  cento  dei  viticoltori  e  di
almeno  il  51  per  cento,  inteso  come  media,  della   produzione
certificata dei  vigneti  iscritti  nello  schedario  viticolo  della
relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni,  salva  deroga  a  un
anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC; 
    b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti  individuati
dal Ministero e  consenta  l'ammissione,  senza  discriminazione,  di
viticoltori  singoli  o  associati,  vinificatori  e  imbottigliatori
autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli
organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12; 
    c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti. 
  4.  Il  consorzio  riconosciuto,  che  dimostri,  tramite  verifica
effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema  di  controllo
ai sensi dell'articolo  63,  la  rappresentativita'  nella  compagine
sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e  di
almeno  il  66  per  cento,  inteso  come  media,  della   produzione
certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a  DO  o  IG  negli
ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da  DOC
a DOCG e da IGT a DOC, puo', nell'interesse e nei confronti di  tutti
i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o  IGP  anche
non aderenti: 
    a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria
della denominazione  interessata,  l'attuazione  delle  politiche  di
gestione  delle  produzioni  di  cui  all'articolo  39,  al  fine  di
salvaguardare e tutelare la qualita' del  prodotto  a  DOP  o  IGP  e
contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul  mercato
della denominazione tutelata, nonche' definire piani di miglioramento
della qualita' del prodotto; 
    b)  organizzare  e  coordinare  le  attivita'   delle   categorie
interessate alla produzione e alla commercializzazione  della  DOP  o
IGP; 
    c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative,  per  la
tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la  tutela  degli
interessi e dei diritti dei produttori; 
    d)   esercitare   funzioni   di   tutela,   di   promozione,   di
valorizzazione, di informazione del consumatore e  di  cura  generale
degli interessi della relativa denominazione; 
    e) svolgere azioni di  vigilanza  da  effettuare  prevalentemente
nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in  raccordo
con le regioni. 
  5. Le attivita' di cui alla lettera e) del comma 1 e  alla  lettera
e) del  comma  4  sono  distinte  dalle  attivita'  effettuate  dagli
organismi di controllo e sono svolte, nel  rispetto  della  normativa
nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF  e
in raccordo con le regioni. L'attivita'  di  vigilanza  di  cui  alla
lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del  comma  4  e'  esplicata
prevalentemente nella fase del commercio e  consiste  nella  verifica
che le produzioni certificate rispondano ai  requisiti  previsti  dai
disciplinari e che prodotti similari non  ingenerino  confusione  nei
consumatori e non rechino danni alle produzioni a  DOP  e  IGP.  Agli
agenti vigilatori incaricati dai  consorzi,  nell'esercizio  di  tali
funzioni, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica  sicurezza
nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente;  i  consorzi
possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi  tesserini
di riconoscimento, sulla base della  normativa  vigente.  Gli  agenti
vigilatori gia' in possesso della qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza  mantengono  la  qualifica  stessa,  salvo  che  intervenga
espresso provvedimento di revoca. Gli  agenti  vigilatori  in  nessun
modo possono effettuare attivita' di  vigilanza  sugli  organismi  di
controllo ne'  possono  svolgere  attivita'  di  autocontrollo  sulle
produzioni. Il consorzio e'  autorizzato  ad  accedere  al  SIAN  per
acquisire   le   informazioni   strettamente   necessarie   ai   fini
dell'esecuzione di tali attivita' per la denominazione di competenza. 
  6. Fatti salvi i  poteri  attribuiti  ai  competenti  organi  dello
Stato, gli agenti vigilatori con  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza, legati ad uno o piu' consorzi di tutela di cui al presente
articolo da un rapporto  di  lavoro,  sono  addetti  all'accertamento
delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie  funzioni
di controllo. L'attivita' di cui al periodo precedente  non  comporta
nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato  ed  e'
equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi primo e secondo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma  4
per le attivita' svolte sono a carico di tutti i soci  del  consorzio
nonche' di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo,  anche
se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti
con il decreto di cui al comma 12. Con  tale  decreto  sono  altresi'
stabilite le procedure e le modalita' per  assicurare  l'informazione
di tutti  i  soggetti,  inseriti  nel  sistema  dei  controlli  della
relativa denominazione, in ordine alle attivita' di cui al comma 4. 
  8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni  di  cui
al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai  nuovi
soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione
nel sistema di controllo, il  contributo  di  avviamento  di  cui  al
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2008,  n.  201,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma  12  del  presente
articolo. 
  9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del  comma  4  puo'  proporre
l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP  o
dell'IGP, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di  un
logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o
IGP e' detenuto, in quanto dagli stessi registrato, dai  consorzi  di
tutela  per  l'esercizio  delle  attivita'  loro  affidate.  Il  logo
medesimo  e'  utilizzato  come  segno  distintivo  delle   produzioni
conformi ai disciplinari  delle  rispettive  DOP  o  IGP,  come  tali
attestati dagli organismi di controllo autorizzati, a condizione  che
la  relativa  utilizzazione  sia  garantita  a  tutti  i   produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se
non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole  contenute  nel
regolamento consortile. 
  10. E' fatta salva per i consorzi la  possibilita'  di  detenere  e
utilizzare un marchio  consortile,  in  favore  degli  associati,  da
sottoporre ad approvazione ministeriale e  previo  inserimento  dello
stesso nello statuto. 
  11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione
con  enti  e  organismi  pubblici  e  privati,  possono  favorire   e
promuovere attivita' di promozione dell'enoturismo. 
  12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto  del
Ministro, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le condizioni per consentire ai  consorzi  di  svolgere  le
attivita' indicate nel presente articolo.  Con  il  medesimo  decreto
sono stabilite le eventuali cause di  incompatibilita'  degli  organi
amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti
di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite  anche
le ipotesi di esclusivita' nei rapporti di lavoro sottesi. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  13  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, supplemento ordinario: 
              «Art. 13 - (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
              - Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, (Interventi
          urgenti in materia di adeguamento dei prezzi  di  materiali
          da costruzione, di sostegno ai settori  dell'autotrasporto,
          dell'agricoltura e della pesca  professionale,  nonche'  di
          finanziamento delle opere per il  G8  e  definizione  degli
          adempimenti tributari per  le  regioni  Marche  ed  Umbria,
          colpite dagli eventi sismici del 1997), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2008, n. 249, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2008,  n.  201,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22  dicembre  2008,  n.
          298.