Art. 41 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  l'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  applica  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi
di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32,  33,
comma 1. Le medesime sanzioni sono  altresi'  applicate  in  caso  di
inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in  caso  di
mancata ottemperanza  alle  richieste  di  informazioni  o  a  quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in  cui  le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e  completi.
In caso di violazioni di particolare  gravita',  l'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  puo'  sospendere  l'attivita'   degli
organismi  di  gestione  collettiva  e  delle  entita'  di   gestione
indipendente  fino  a  sei  mesi  ovvero   disporre   la   cessazione
dell'attivita'. 
  2. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  l'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  applica  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie da 20.000  euro  a  100.000  euro  a  chiunque  violi  gli
obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21,
commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di  violazioni  di
particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva  e
delle entita'  di  gestione  indipendente  fino  a  sei  mesi  ovvero
disporre la cessazione dell'attivita'. 
  3. In caso di plurime violazioni delle disposizioni  sanzionate  ai
commi 1 e 2, e' applicata la sanzione piu' grave  prevista  aumentata
fino ad un terzo. 
  4.  Alla  Societa'  italiana  autori  ed   editori   si   applicano
esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai  commi
1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in  materia  di  nomina
dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del  potere
di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 3  della  legge  9  gennaio
2008, n. 2. 
  5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1989, n. 681. 
  6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina,  con
proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, le procedure dirette all'accertamento
delle  violazioni  ed  all'irrogazione  delle  sanzioni  di   propria
competenza, assicurando agli interessati la  piena  conoscenza  degli
atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta  ed  orale,  la
verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e  funzioni
decisorie. 
  7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai
sensi del presente articolo,  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, nella misura  pari  al  cinquanta  per
cento,  ad  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  per
essere assegnati all'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
per le attivita' di prevenzione e per l'accertamento  delle  sanzioni
previste dal presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio  2008,
          n. 2, si veda nelle note all'art. 10. 
              - La legge 24  novembre  1989,  n.  681  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.