Art. 41 
 
 
(Fondo  da  ripartire  per   l'accelerazione   delle   attivita'   di
             ricostruzione a seguito di eventi sismici) 
 
  1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e  4
e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, e' stanziata la somma di  1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 
  2.  Al  fine  di  permettere  l'accelerazione  delle  attivita'  di
ricostruzione a seguito degli eventi sismici  del  2016  e  2017  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione  di  491,5
milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e'
disposto con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione  ovvero  del
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45. Con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede  all'eventuale   rimodulazione   delle   risorse   destinate
annualmente alle finalita' di  cui  al  comma  3,  nell'ambito  dello
stanziamento  complessivo   annuale,   in   relazione   all'effettivo
andamento delle spese. 
  3. Le risorse del Fondo sono destinate a: 
  a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
  1) per il finanziamento delle  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici  scolastici  di  cui  dall'articolo  20  bis,  comma  4   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente  realizzazione
di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico; 
  2) per il finanziamento delle  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici pubblici strategici e per  la  conseguente  realizzazione  di
progetti di ripristino e adeguamento antisismico; 
  3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione  privata,
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.
229: 
  b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,  ai  sensi
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519  del
28.04.2006 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche
e per la formazione e l'aggiornamento degli  elenchi  delle  medesime
zone», Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio  2006,
diversi da quelli di cui alla lettera a): 
  1) per il finanziamento delle  verifiche  di  vulnerabilita'  degli
edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1,
diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di
adeguamento,  il  Dipartimento  di  cui  all'articolo  18   bis   del
decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  provvede   alle   relative
attivita',   previa   intesa   con   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca  per   il   coordinamento   degli
interventi di cui al  presente  comma  con  quelli  gia'  previsti  a
legislazione vigente; 
  2) per le verifiche di vulnerabilita' degli edifici  privati  delle
zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18  bis
del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  provvede  alle  relative
attivita'. 
  c) incentivare piani  sperimentali  per  la  difesa  sismica  degli
edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota
per un importo fino  a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Il
Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto legge 9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7  aprile  2017,
n. 45, provvede alle relative attivita'. 
  4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50  milioni  di
euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2018 e 2019, puo' essere destinata  con  le  medesime  modalita',  su
richiesta   delle   amministrazioni   interessate,   all'acquisto   e
manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni  di  concorso  al
soccorso alla popolazione civile.