Art. 41 
 
 
                          Reti associative 
 
  1. Le reti associative sono enti del Terzo  settore  costituiti  in
forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: 
    a) associano, anche indirettamente attraverso gli  enti  ad  esse
aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in
alternativa, almeno 20 fondazioni del  Terzo  settore,  le  cui  sedi
legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province
autonome; 
    b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi
idonei  a  garantire  conoscibilita'  e  trasparenza  in  favore  del
pubblico e dei propri associati, attivita' di coordinamento,  tutela,
rappresentanza, promozione o supporto degli enti  del  Terzo  settore
loro associati e delle loro attivita' di  interesse  generale,  anche
allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita' presso
i soggetti istituzionali. 
  2. Sono reti associative nazionali le reti associative  di  cui  al
comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso  gli  enti  ad
esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del  Terzo  settore
o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo  settore,  le  cui
sedi legali o operative siano presenti  in  almeno  dieci  regioni  o
province autonome. Le associazioni del terzo settore  formate  da  un
numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con  sedi
in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate  alle  reti
associative nazionali ai  fini  di  cui  all'articolo  59,  comma  1,
lettera b). 
  3. Le reti associative nazionali  possono  esercitare,  oltre  alle
proprie attivita' statutarie, anche le seguenti attivita': 
    a) monitoraggio dell'attivita'  degli  enti  ad  esse  associati,
eventualmente  anche  con  riguardo  al  suo   impatto   sociale,   e
predisposizione di una relazione annuale al Consiglio  nazionale  del
Terzo settore; 
    b) promozione e sviluppo  delle  attivita'  di  controllo,  anche
sotto forma di autocontrollo e di assistenza  tecnica  nei  confronti
degli enti associati. 
  4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli
di intesa con le pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  con
soggetti privati. 
  5. E'  condizione  per  l'iscrizione  delle  reti  associative  nel
Registro unico nazionale  del  Terzo  settore  che  i  rappresentanti
legali ed  amministratori  non  abbiano  riportato  condanne  penali,
passate in giudicato, per reati  che  comportano  l'interdizione  dai
pubblici   uffici.   L'iscrizione,   nonche'   la   costituzione    e
l'operativita' da almeno un  anno,  sono  condizioni  necessarie  per
accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che,  in  ogni
caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad
enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni
di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore. 
  6. Alle reti associative operanti nel settore di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera y), le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano nel rispetto delle disposizioni in  materia  di  protezione
civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge  16  marzo
2017, n. 30. 
  7. Gli atti costitutivi o gli  statuti  disciplinano  l'ordinamento
interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento
degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi
di democraticita', pari opportunita'  ed  eguaglianza  di  tutti  gli
associati e di elettivita' delle cariche sociali. 
  8. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti  associative
possono disciplinare il diritto di voto degli associati in  assemblea
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2. 
  9. Gli atti  costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti  associative
possono disciplinare le modalita' e i limiti delle deleghe di voto in
assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24,  comma
3. 
  10. Gli atti costitutivi  o  gli  statuti  delle  reti  associative
possono disciplinare le  competenze  dell'assemblea  degli  associati
anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 1 lettera  d),  della
          legge n. 30 del 2017, si veda nelle note all'art. 32.