(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 40)
                              Art. 40. 
          Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 
 
    1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un
unico Fondo, denominato  «Fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta
formativa»,  le  seguenti  risorse,  nei  loro  valori  annuali  gia'
definiti sulla base dei  precedenti  CCNL  e  delle  disposizioni  di
legge: 
      a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica  di  cui  all'art.  2,
comma 2, primo alinea del CCNL 7 agosto 2014; 
      b) le risorse destinate ai compensi per le  ore  eccedenti  del
personale  insegnante  di  educazione  fisica  nell'avviamento   alla
pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del  CCNL
7 agosto 2014; 
      c) le risorse destinate  alle  funzioni  strumentali  al  piano
dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo  alinea  del
CCNL 7 agosto 2014; 
      d) le risorse destinate agli incarichi specifici del  personale
ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7 agosto 2014; 
      e) le risorse destinate alle misure incentivanti  per  progetti
relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e  contro
l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto  alinea
del CCNL 7 agosto 2014; 
      f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la  sostituzione
dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29 novembre 2007. 
    2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresi',  con
la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti  ulteriori  risorse,
nei loro valori annuali gia' definiti sulla base di  disposizioni  di
legge: 
      a) le risorse indicate nell'art. 1, comma 126, delle  legge  13
luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo  la  relativa  finalizzazione  a
favore della valorizzazione del  personale  docente  sulla  base  dei
criteri indicati all'art. 22, comma 4,  lettera  c),  punto  c4)  del
presente CCNL; 
      b) le risorse di cui all'art. 1,  comma  592,  della  legge  n.
205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al  comma  593
della citata legge. 
    3. Al fine di  finanziare  quota  parte  degli  incrementi  della
retribuzione professionale docente di cui all'art. 38,  il  Fondo  di
cui ai commi 1 e 2 e' ridotto stabilmente, per l'anno 2018  di  80,00
milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro,  anche
a valere sulle disponibilita' dell'art. 1, comma 126 della  legge  n.
107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per  il
2019 e 40 milioni a regime. 
    4. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai
commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare  il  personale  per  le
seguenti finalita': 
      a) finalita' gia'  previste  per  il  Fondo  per  l'Istituzione
scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29 novembre 2007; 
      b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante  di
educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva; 
      c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; 
      d) gli incarichi specifici del personale ATA; 
      e) le misure incentivanti per progetti  relativi  alle  aree  a
rischio, a  forte  processo  immigratorio  e  contro  l'emarginazione
scolastica; 
      f) i compensi ore eccedenti per la  sostituzione  dei  colleghi
assenti; 
      g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art.  1,  commi
da 126 a 128, della legge n. 107/2011; 
      h) le finalita' di cui all'art 1,  comma  593  della  legge  n.
205/2017. 
    5. Il Fondo di cui al  presente  articolo  e'  ripartito  tra  le
diverse finalita' di cui  al  comma  4,  in  sede  di  contrattazione
integrativa di livello nazionale ai sensi dell'art. 22, nei limiti  e
con le specificazioni di seguito indicate: 
      a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la
sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i  fabbisogni  e,
comunque, in misura non inferiore a  quanto  gia'  destinato  a  tale
utilizzo; 
      b) un finanziamento  delle  attivita'  di  recupero  presso  le
Istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado,   atto   a
soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto
gia' destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7 agosto 2014; 
      c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in  misura
pari alle risorse residue dell'art. 1,  comma  126,  della  legge  n.
107/2015, secondo quanto previsto dal comma 3; 
      d) un finanziamento degli  incarichi  specifici  del  personale
ATA, in misura non inferiore a quanto gia' destinato a tale utilizzo. 
    6. Il contratto collettivo di cui al comma  5  e'  stipulato,  di
norma, con cadenza triennale  e  individua  criteri  di  riparto  che
assicurino l'utilizzo integrale delle risorse disponibili in  ciascun
anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli
anni scolastici precedenti. Queste risorse possono  essere  destinate
anche a finalita' diverse da quelle originarie. 
    7. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresi', i  criteri
di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla
base dei seguenti parametri: 
      a) numero di punti di erogazione del servizio; 
      b) dotazione organica; 
      c) dotazione organica dei docenti delle  scuole  secondarie  di
secondo grado, in relazione al criterio di cui al  comma  4,  lettera
b); 
      d) aree soggette a maggiore rischio educativo; 
      e) ulteriori parametri dimensionali e di  struttura  utili  per
tenere conto della specificita' e della complessita'  di  particolari
tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.