Art. 41 
 
Modalita' di intervento del volontariato organizzato in occasione  di
  situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza
  (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1,  lettera  a),  4,
  comma 1,m lettera m) e 7,  comma  1, legge  106/2016;  Articolo  4,
  comma 2, 5,  comma  1,  lettera  y),  32,  comma  4,  e  41,  comma
  6, decreto   legislativo 117/2017;   Articolo    11, decreto    del
  Presidente della Repubblica 194/2001) 
 
  1. Il volontariato organizzato di cui  all'articolo  32  presta  la
propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di  protezione
civile,  o  nella  loro  imminenza,  secondo  quanto  previsto  nella
pianificazione di protezione civile  di  cui  all'articolo  18  e  su
richiesta  dell'autorita'   amministrativa   di   protezione   civile
competente. Il coordinamento dell'intervento  dei  soggetti  iscritti
negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma  3,  lettera
a) in caso di emergenza e' assicurato dalla struttura  di  protezione
civile  della  Regione  o  Provincia  autonoma  di  appartenenza.  Il
coordinamento  dell'intervento  dei  soggetti  iscritti   nell'elenco
centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b),  e'  assicurato
dal Dipartimento della protezione civile. 
  2. Ove volontari di protezione civile, al momento  del  verificarsi
di un evento di cui  al  comma  1,  si  trovino  sul  luogo  e  siano
nell'assoluta impossibilita'  di  avvisare  le  competenti  pubbliche
autorita',  possono  prestare  i  primi  interventi,  fermo  restando
l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento  alle
autorita' di protezione civile cui spettano  il  coordinamento  e  la
direzione degli interventi di soccorso.