Art. 41 
 
              Sospensione della licenza di navigazione 
               e ritiro della dichiarazione di potenza 
 
  1. Dopo l'articolo 53-quater  del  decreto  legislativo  18  luglio
2005, n. 171, e' inserito il seguente: 
 
                         «Art. 53-quinquies. 
 
              Sospensione della licenza di navigazione 
               e ritiro della dichiarazione di potenza 
 
  1. La  sanzione  accessoria  della  sospensione  della  licenza  di
navigazione da quindici a sessanta giorni,  qualora  il  trasgressore
sia il proprietario o  l'armatore  o  l'utilizzatore  dell'unita'  da
diporto in locazione finanziaria, si applica: 
    a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1; 
    b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2; 
    c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2; 
    d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1; 
    e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3; 
    f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9,
sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione. 
  2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e'  riportato  sulla
licenza di navigazione. 
  3. Se le violazioni di  cui  al  comma  1  sono  commesse  mediante
utilizzo di un  natante  da  diporto,  si  procede  al  ritiro  della
dichiarazione  di  potenza  o  del  documento  equivalente  da  parte
dell'organo accertatore  per  un  periodo  di  tempo  da  quindici  a
sessanta giorni. 
  4. In caso di navigazione con  licenza  di  navigazione  sospesa  o
senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente  in  quanto
ritirati,  e'  disposto   il   sequestro   cautelare   amministrativo
dell'unita' da  diporto,  di  cui  all'articolo  13  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.». 
 
          Note all'art. 41: 
              - Per i riferimenti normativi  contenuti  nell'art.  53
          del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171  (,
          sostituito dall'art. 37 del presente  decreto  legislativo,
          si vedano le note al medesimo articolo. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          53-quater del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171,  introdotto  dall'art.   40   del   presente   decreto
          legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. 
              - Per i riferimenti normativi  contenuti  nell'art.  55
          del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come
          sostituito dall'art. 43 del presente  decreto  legislativo,
          si vedano le note al medesimo articolo. 
              - Si riporta,  per  opportuna  conoscenza,  l'art.  13,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema
          penale): 
              «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli  organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.».