Art. 42. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Bordon, Ministro dell'ambiente Veronesi, Ministro della sanita' Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Bianco, Ministro dell'interno Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino