Articolo 42
    Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

  1.  La  Presidenza  della Repubblica conserva i suoi atti presso il
proprio  archivio  storico,  secondo  le  determinazioni  assunte dal
Presidente  della  Repubblica  con  proprio  decreto, su proposta del
Segretario  generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto  sono  stabilite  le  modalita' di consultazione e di accesso
agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della
Repubblica.
  2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i
loro   atti   presso   il   proprio   archivio  storico,  secondo  le
determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
  3.  La  Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio
archivio  storico,  secondo le disposizioni stabilite con regolamento
adottato  ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione
e funzionamento della Corte medesima.