Art. 42 
 
Sostegno all'internazionalizzazione  delle  imprese  e  consorzi  per
                      l'internazionalizzazione 
 
  1. All'articolo  6  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, lettera c) le parole  «individuati  e  definiti  dal
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica»  sono
soppresse; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico sono determinati i  termini,  le  modalita'  e  le
condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo nonche' la  composizione  e  i  compiti  del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla
emanazione del decreto restano in vigore i  criteri  e  le  procedure
attualmente vigenti». 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per le  finalita'  dei  commi  precedenti  sono  utilizzate  le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394  con  le  stesse  modalita'  di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo   rotativo,   con   riserva   di
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.». 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo  32,  comma  2,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel
capitolo  2501  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico   per   il
contributo in favore di istituti, enti,  associazioni,  consorzi  per
l'internazionalizzazione  e   di   Camere   di   commercio   italiane
all'estero, di cui  alla  legge  1°  luglio  1970,  n.  518,  per  lo
svolgimento  di  specifiche  attivita'   promozionali,   di   rilievo
nazionale,  per  l'internazionalizzazione  delle  piccole   e   medie
imprese, e' effettuato  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La  relazione  sulla  realizzazione  delle   attivita'   promozionali
effettuate  in  ciascun  anno   viene   trasmessa   alle   competenti
Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  3. I consorzi per l'internazionalizzazione  hanno  per  oggetto  la
diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole  e
medie imprese nonche' il supporto  alla  loro  presenza  nei  mercati
esteri anche attraverso  la  collaborazione  e  il  partenariato  con
imprese estere. 
  4.  Nelle  attivita'  dei  consorzi  per   l'internazionalizzazione
funzionali  al  raggiungimento  dell'oggetto   sono   ricomprese   le
attivita' relative all'importazione di materie prime  e  di  prodotti
semilavorati,      alla      formazione       specialistica       per
l'internazionalizzazione,    alla    qualita',    alla    tutela    e
all'innovazione dei  prodotti  e  dei  servizi  commercializzati  nei
mercati  esteri,  anche  attraverso  marchi   in   contitolarita'   o
collettivi; 
  5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di
societa'  consortile  o  cooperativa  da  piccole  e  medie   imprese
industriali,  artigiane,  turistiche,  di  servizi  e  agroalimentari
aventi sede in Italia; possono, inoltre,  partecipare  anche  imprese
del settore commerciale. E' altresi'  ammessa  la  partecipazione  di
enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni,
purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La  nomina
della   maggioranza   degli   amministratori   dei    consorzi    per
l'internazionalizzazione spetta in ogni caso  alle  piccole  e  medie
imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in  via
prevalente la loro attivita'. 
  6.  Ai  consorzi   per   l'internazionalizzazione   sono   concessi
contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento delle  spese
da   essi   sostenute    per    l'esecuzione    di    progetti    per
l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di
rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti  possono
avere durata pluriennale, con ripartizione delle  spese  per  singole
annualita'. Ai contributi  si  applica,  con  riguardo  alle  imprese
consorziate  ed  alle  piccole  e  medie  imprese   non   consorziate
rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n.  1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre  2006,  in  materia  di  aiuti  de
minimis, fatta salva l'applicazione  di  regimi  piu'  favorevoli.  I
contributi di cui al presente comma sono concessi  nell'ambito  delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai  sensi  del
comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le  modalita'  per
la concessione dei contributi di cui al presente comma. 
  7. Ai fini delle imposte sui redditi  le  somme  accantonate  nelle
riserve  costituenti   il   patrimonio   netto   dei   consorzi   per
l'internazionalizzazione  concorrono  alla  formazione  del   reddito
dell'esercizio in cui la riserva  e'  utilizzata  per  scopi  diversi
dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo  consortile  o
del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e
medie imprese  consorziate  costituiscono  servizi  internazionali  o
connessi agli scambi internazionali  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.  Ai
consorzi per l'internazionalizzazione si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 13, commi 34, 35, 36  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326.