(Convenzione-art. 42)
  Articolo 42 - Relazione con  la  Convenzione  delle  Nazioni  Unite
relativa  ai  diritti  del  bambino  e  suo  Protocollo   facoltativo
concernente il traffico di bambini, la prostituzione dei bambini e la
pornografia infantile 
 
  La  presente  Convenzione  non  incide  sui  diritti  ed   obblighi
derivanti dalle disposizioni della Convenzione  delle  Nazioni  Unite
relativa ai diritti del bambino  ed  il  suo  Protocollo  facoltativo
relativo ai traffico di bambini, la  prostituzione  di  minori  e  la
pornografia infantile; essa si prefigge di rafforzare  la  protezione
avviata da tali strumenti e di potenziare e completare  le  norme  da
questi enunciate.