(Convenzione - art. 42)
                            Articolo 42. 
           Validita' e mantenimento in vigore dei trattati 
 
  1. La validita' di un trattato o  del  consenso  di  uno  Stato  ad
essere vincolato da un trattato non puo'  essere  contestata  che  in
applicazione della presente convenzione. 
  2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro di  una
parte non possono aver luogo che in applicazione  delle  disposizioni
del trattato o della presente convenzione. La stessa regola vale  per
la sospensione dell'applicazione di un trattato.