Art. 42.
                        Copertura finanziaria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, e' istituito il Fondo  per  l'integrazione  degli
interventi  regionali  e  delle  provincie  autonome  in  favore  dei
cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito  il  Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3.  A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il
criterio della  proporzionalita'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
integrato   da   altri   criteri,   approvati  dal  Comitato  di  cui
all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo  Stato,  le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con
riferimento  a  situazioni  di  particolare concentrazione di persone
handicappate  e  di  servizi  di  alta  specializzazione,  nonche'  a
situazioni di grave arrettratezza di alcune aree.
4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano
provvedono a ripartire  i  fondi  di  loro  spettanza  tra  gli  enti
competenti a realizzare i servizi, dando priorita' agli interventi in
favore  delle  persone  handicappate in situazione di gravita' e agli
interventi per la prevenzyone.
5. Per le finalita' previste dalla presente legge non possono  essere
incrementate  le  dotazioni  organiche  del personale della scuola di
ogni ordine e grado oltre i limiti  consentiti  dalle  disponibilita'
finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6.  E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di
lire 150 miliari a decorrere dal  1993,  da  ripartire,  per  ciascun
anno, secondo le seguenti finalita':
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni
di cui all'articolo 4;
b)  lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per
cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei
minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire  8  miliardi  per  le  attrezzature  per  le  scuole  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
e)  lire  2  miliardi  per  le attrezzature per le universita' di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione  di  incarichi  a
interpreti   per   studenti  non  udenti  nelle  universita'  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g)  lire  4  miliardi  per  l'avvio  della  sperimentazione  di   cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h)  lire  19  miliardi  per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno
1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno  nelle  scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i)  lire  4  miliardi  e  538 milioni per la formazione del personale
docente prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli  oneri  di  funzionamento  dei  gruppi  di
lavoro di cui all'articolo 15;
m)  lire  5  miliardi  per  i contributi ai progetti per l'accesso ai
servizi radiotelevisi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno  degli  anni  1992  e  1993  per  le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'articolo 41;
q)  lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi
e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo
per  l'integrazione  degli  interventi  regionali  e  delle  province
autonome  in  favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del
presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,  pari  a
lire  120  miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
il  1922,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Provvedimenti in
favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 42:
          - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda
          in nota all'art. 8.