Art. 42. Centri di servizio 1. Per la produzione e l'erogazione di beni e servizi finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Universita', possono essere costituiti appositi Centri di servizio dell'Ateneo. 2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.