(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                         Centri di servizio 
 
    1. Per la produzione e l'erogazione di beni e servizi finalizzati
al  supporto  della   didattica   e   della   ricerca   o   necessari
nell'organizzazione amministrativa dell'Universita',  possono  essere
costituiti appositi Centri di servizio dell'Ateneo. 
    2. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono  disciplinate
dal Regolamento generale di Ateneo.