Art. 42 
 
 
Sostegno all'internazionalizzazione  delle  imprese  e  consorzi  per
                      l'internazionalizzazione 
 
  1. All'articolo  6  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e  definiti  dal
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica»  sono
soppresse; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico sono determinati i  termini,  le  modalita'  e  le
condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo nonche' la  composizione  e  i  compiti  del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla
emanazione del decreto restano in vigore i  criteri  e  le  procedure
attualmente vigenti». 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per le  finalita'  dei  commi  precedenti  sono  utilizzate  le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394  con  le  stesse  modalita'  di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo   rotativo,   con   riserva   di
destinazione alle piccole e  medie  imprese  pari  al  70  per  cento
annuo.». 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo  32,  comma  2,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel
capitolo  2501  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico   per   il
contributo in favore di istituti, enti,  associazioni,  consorzi  per
l'internazionalizzazione  e   di   Camere   di   commercio   italiane
all'estero, di cui  alla  legge  1º  luglio  1970,  n.  518,  per  lo
svolgimento  di  specifiche  attivita'   promozionali,   di   rilievo
nazionale,  per  l'internazionalizzazione  delle  piccole   e   medie
imprese, e' effettuato  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La  relazione  sulla  realizzazione  delle   attivita'   promozionali
effettuate  in  ciascun  anno   viene   trasmessa   alle   competenti
Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  3. I consorzi per l'internazionalizzazione  hanno  per  oggetto  la
diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole  e
medie imprese nonche' il supporto  alla  loro  presenza  nei  mercati
esteri anche attraverso  la  collaborazione  e  il  partenariato  con
imprese estere. 
  4.  Nelle  attivita'  dei  consorzi  per   l'internazionalizzazione
funzionali  al  raggiungimento  dell'oggetto   sono   ricomprese   le
attivita' relative all'importazione di materie prime  e  di  prodotti
semilavorati,      alla      formazione       specialistica       per
l'internazionalizzazione,    alla    qualita',    alla    tutela    e
all'innovazione dei  prodotti  e  dei  servizi  commercializzati  nei
mercati  esteri,  anche  attraverso  marchi   in   contitolarita'   o
collettivi; 
  5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di
societa'  consortile  o  cooperativa  da  piccole  e  medie   imprese
industriali,  artigiane,  turistiche,  di  servizi  e  agroalimentari
aventi sede in Italia; possono, inoltre,  partecipare  anche  imprese
del settore commerciale. E' altresi'  ammessa  la  partecipazione  di
enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni,
purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La  nomina
della   maggioranza   degli   amministratori   dei    consorzi    per
l'internazionalizzazione spetta in ogni caso  alle  piccole  e  medie
imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in  via
prevalente la loro attivita'. 
  6.  Ai  consorzi   per   l'internazionalizzazione   sono   concessi
contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento delle  spese
da   essi   sostenute    per    l'esecuzione    di    progetti    per
l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di
rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti  possono
avere durata pluriennale, con ripartizione delle  spese  per  singole
annualita'. Ai contributi  si  applica,  con  riguardo  alle  imprese
consorziate  ed  alle  piccole  e  medie  imprese   non   consorziate
rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n.  1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre  2006,  in  materia  di  aiuti  de
minimis, fatta salva l'applicazione  di  regimi  piu'  favorevoli.  I
contributi di cui al presente comma sono concessi  nell'ambito  delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai  sensi  del
comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le  modalita'  per
la concessione dei contributi di cui al presente comma. 
  7. Ai fini delle imposte sui redditi  le  somme  accantonate  nelle
riserve  costituenti   il   patrimonio   netto   dei   consorzi   per
l'internazionalizzazione  concorrono  alla  formazione  del   reddito
dell'esercizio in cui la riserva  e'  utilizzata  per  scopi  diversi
dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo  consortile  o
del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e
medie imprese  consorziate  costituiscono  servizi  internazionali  o
connessi agli scambi internazionali  ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.  Ai
consorzi per l'internazionalizzazione si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 13, commi 34, 35, 36  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326. 
  (( 7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  27
marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni,  le  parole:  «,  nei
quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          S.O, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  6.  Sostegno  all'internazionalizzazione   delle
          imprese 
              1. Le iniziative delle imprese  italiane  dirette  alla
          loro promozione,  sviluppo  e  consolidamento  sui  mercati
          diversi da quelli dell'Unione  Europea  possono  fruire  di
          agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed  alle
          condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
          Commissione Europea del 15  dicembre  2006,  relativo  agli
          aiuti di importanza minore (de minimis). 
              2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: 
              a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche
          di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di
          nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione  di  nuovi
          mercati per prodotti e servizi gia'  esistenti,  attraverso
          l'apertura di strutture volte ad assicurare in  prospettiva
          la presenza stabile nei mercati di riferimento; 
              b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati
          ad investimenti italiani all'estero, nonche'  programmi  di
          assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; 
              c) altri interventi prioritari. 
              3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dello sviluppo economico sono  determinati  i  termini,  le
          modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita'  e
          gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo  nonche'
          la   composizione   e   i   compiti   del   Comitato    per
          l'amministrazione del fondo di cui al comma  4.  Sino  alla
          emanazione del decreto restano in vigore  i  criteri  e  le
          procedure attualmente vigenti. 
              4.  Per  le  finalita'  dei   commi   precedenti   sono
          utilizzate le disponibilita'  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.
          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio
          1981, n. 394 con le  stesse  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse del Fondo rotativo,  con  riserva  di  destinazione
          alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo. 
              5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'art.  2  e  degli
          articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la legge
          20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e  6,
          e sono abrogati, altresi', i commi 5,  6,  6-bis,  7  e  8,
          dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 
              6. I riferimenti  alle  norme  abrogate  ai  sensi  del
          presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art.  25  del
          decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   143,   devono
          intendersi   sostituiti   dal   riferimento   al   presente
          articolo.". 
              - Si riporta l' art. 2, comma 1, del  decreto-legge  28
          maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per  il  sostegno  delle
          esportazioni italiane), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 maggio 1981, n. 147: 
              "Art. 2. E' istituito presso il  Mediocredito  centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'art. 15, lettera n), della legge  24  maggio  1977,  n.
          227, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia. 
              La disposizione di cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche   limitatamente   alle   attivita'   volte    ad
          incrementare la domanda estera del settore.". 
              - Si riporta il  comma  2  dell'art.  32  della  L.  28
          dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello    Stato-legge
          finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2001, n. 301, S.O: 
              "2. Gli importi dei contributi di Stato  in  favore  di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi, di cui alla tabella  1  allegata  alla  presente
          legge, sono iscritti in  un'unica  unita'  previsionale  di
          base  nello  stato  di  previsione  di  ciascun   Ministero
          interessato. Il relativo riparto e' annualmente  effettuato
          entro il  31  gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
          decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,       intendendosi        corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.". 
              La legge 1°  luglio  1970,  n.  518,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  21  luglio   1970,   n.   182,   reca:
          "Riordinamento   delle   camere   di   commercio   italiane
          all'estero". 
              Il Regolamento (CE) 15  dicembre  2006,  n.  1998/2006,
          Regolamento  della  Commissione  relativo  all'applicazione
          degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
          minore  («de  minimis»),  pubblicato  nella   G.U.U.E.   28
          dicembre 2006, n. L 379. 
              Il D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  (Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Si riportano i commi 34, 35 e  36  dell'art.  13  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti  pubblici),   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  2  ottobre  2003,  n.  229,   S.O.   e
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L.  24
          novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003,
          n. 274, S.O.), entrata in vigore  il  giorno  successivo  a
          quello della sua pubblicazione: 
              "34.  Le  modificazioni  del  contratto  di   consorzio
          riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati  devono
          essere iscritte soltanto una volta l'anno entro  centoventi
          giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso  il
          deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data  di
          approvazione del bilancio. 
              35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
          bilancio d'esercizio con  l'osservanza  delle  disposizioni
          relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
          approva il bilancio entro centoventi giorni dalla  chiusura
          dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
          copia  del  bilancio,  corredata  dalla   relazione   sulla
          gestione,  dalla  relazione  del  collegio  sindacale,   se
          costituito, e dal verbale  di  approvazione  dell'assemblea
          deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
              36. Oltre  i  libri  e  le  altre  scritture  contabili
          prescritti tra quelli la  cui  tenuta  e'  obbligatoria  il
          consorzio deve tenere: 
              a) il libro dei consorziati, nel  quale  devono  essere
          indicati la  ragione  o  denominazione  sociale  ovvero  il
          cognome e il nome dei consorziati  e  le  variazioni  nelle
          persone di questi; b)  il  libro  delle  adunanze  e  delle
          deliberazioni  dell'assemblea,   in   cui   devono   essere
          trascritti anche i verbali eventualmente redatti  per  atto
          pubblico; c) il libro delle adunanze e delle  deliberazioni
          dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
          il libro delle adunanze e delle deliberazioni del  collegio
          sindacale, se questo  esiste.  I  primi  tre  libri  devono
          essere tenuti a cura degli amministratori  e  il  quarto  a
          cura dei sindaci.  Ai  consorziati  spetta  il  diritto  di
          esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
          indicati nelle lettere a) e b),  di  ottenerne  estratti  a
          proprie spese. Il libro  indicato  nella  lettera  a)  puo'
          altresi' essere esaminato dai creditori che  intendano  far
          valere  la  responsabilita'  verso  i  terzi  dei   singoli
          consorziati ai sensi  dell'art.  2615,  secondo  comma  del
          codice civile, e deve essere, prima che sia messo  in  uso,
          numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in  ogni
          foglio dall'ufficio del registro  delle  imprese  o  da  un
          notaio.". 
              - Si riporta il comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 27 marzo
          2006, n. 161 (Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la
          limitazione delle emissioni di composti  organici  volatili
          conseguenti  all'uso  di  solventi  in  talune  pitture   e
          vernici,  nonche'  in   prodotti   per   la   carrozzeria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n.  100,
          come modificato dalla presente legge: 
          "2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei  quattro
          anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai
          prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal  primo  atto
          di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto
          di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in  Stati
          non appartenenti all'Unione europea.".