Art. 42 
 
                Soppressione certificazioni sanitarie 
 
  1. Fermi restando gli obblighi  di  certificazione  previsti  ((dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)), per i lavoratori soggetti
a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le  disposizioni  concernenti
l'obbligo   dei   seguenti   certificati    attestanti    l'idoneita'
psico-fisica al lavoro: 
  a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 
  1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4  maggio
1925, n. 653; 
  2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al  regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 
  3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f),  del  regolamento  di
cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; 
  4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402; 
  b) limitatamente alle lavorazioni non  a  rischio,  certificato  di
idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n.
1668, e all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977,  e
successive modificazioni; 
  c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i
farmacisti, di cui: 
  1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di  cui
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 
  2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui  al  regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 
  3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275; 
  d) certificato di idoneita' fisica per  l'assunzione  nel  pubblico
impiego, di cui: 
  1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
  2) all'articolo 11, secondo comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
  3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
  4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; 
  5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220; 
  e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita'  di  maestro
di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  della  legge  8
marzo 1991, n. 81. 
  2. ((All'articolo 32 del regolamento per il servizio  farmaceutico,
di cui al regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1706,  e  successive
modificazioni)), sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati  medici
quanti sono i dipendenti  medesimi  per  comprovare  che  essi  siano
esenti  da  difetti  ed  imperfezioni  che  impediscano   l'esercizio
professionale della farmacia e da malattie  contagiose  in  atto  che
rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse; 
  b) al terzo comma, le parole:  «Le  suddette  comunicazioni  devono
essere trascritte»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  suddetta
comunicazione deve essere trascritta». 
  3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della  disciplina  di
cui  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81  e  successive
modificazioni,  ((non  si  applicano  le   disposizioni   concernenti
l'obbligo della certificazione)) attestante l'idoneita'  psico-fisica
relativa all'esecuzione di operazioni  relative  all'impiego  di  gas
tossici,  di  cui  all'articolo  27,  primo  comma,  numero  4°,  del
regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. 
  4. Sono abrogate le disposizioni relative  all'obbligatorieta'  del
certificato  per  la  vendita  dei  generi  di  monopolio,   di   cui
all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293. 
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile  2002,
n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse. 
  6. La lettera e) del  comma  1,  dell'articolo  5  della  legge  21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e  la  lettera  e)
del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono
abrogate. 
  ((7-bis. L'articolo 14 della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  e
l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.)) 
  ((7-ter. All'articolo 240, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  la
lettera ))(( f) e' abrogata.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  recante
          "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff.
          30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              -si riporta l'articolo 2 del  regio  decreto  4  maggio
          1925, n. 653, recante "Regolamento sugli alunni, gli  esami
          e le tasse negli istituti medi di  istruzione",  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 25 maggio 1925, n. 120: 
              "Art. 2. Coloro che chiedono di essere  inscritti,  per
          la prima  volta,  in  un  istituto  debbono  presentare  al
          preside,   entro   il   termine   indicato    nell'articolo
          precedente, domanda in carta legale corredata dei  seguenti
          documenti, debitamente legalizzati ove occorra: 
              1° certificato di nascita; 
              2° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo; 
              3° titolo di studio rispettivamente prescritto; 
              4°  attestato  d'identita'  personale   costituito   da
          tessera postale di riconoscimento o da  altri  documenti  o
          garanzie che il preside riconosca equivalenti. 
              Per la inscrizione  al  corso  superiore  dell'istituto
          magistrale,  oltre  i  documenti  predetti,   deve   essere
          allegato alla domanda  un  certificato  medico,  dal  quale
          risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza
          di imperfezioni  tali  da  diminuire  il  prestigio  di  un
          insegnante o da impedirgli il pieno  adempimento  dei  suoi
          doveri. 
              Il  preside,  non   accettando   le   conclusioni   del
          certificato medico, puo' ordinare la visita medica  fiscale
          a spese dell'interessato. 
              Ai ciechi e'  concessa  l'inscrizione  anche  al  corso
          superiore dell'istituto magistrale, nonostante il  disposto
          del secondo comma del presente articolo, soltanto  ai  fini
          del  conseguimento  del  diploma  di  abilitazione  di  cui
          all'ultimo comma dell'art. 102." 
              - si riporta l'articolo 17 del  Regio  Decreto  del  21
          novembre  1929,  n.   2330,   recante   "Approvazione   del
          regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto
          1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali
          per infermiere  e  le  scuole  specializzate  di  medicina,
          pubblica  igiene  ed  assistenza  sociale  per   assistenti
          sanitarie  visitatrici,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  1°
          febbraio 1930, n. 26: 
              "17. Coloro che desiderano di  essere  ammesse  in  una
          scuola-convitto professionale per infermiere debbono  farne
          domanda  alla  direttrice  della   scuola   stessa,   prima
          dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato  dal
          regolamento speciale. 
              Alla domanda d'ammissione debbono essere uniti: 
              - il certificato di nascita; 
              -  il  certificato  attestante  la  cittadinanza  della
          richiedente; 
              - il certificato di stato civile della richiedente; 
              - il certificato di buona condotta, di data recente; 
              - il certificato penale, di data egualmente recente; 
              -   una   dichiarazione   firmata   da   due    persone
          rispettabili, conosciute dall'amministrazione della scuola,
          che attestino la indiscussa moralita' dell'aspirante; 
              - il certificato medico di sana e robusta  costituzione
          fisica   o   di   perfetto   stato   mentale,   debitamente
          legalizzato; 
              - il certificato di  subita  rivaccinazione  rilasciato
          dal  competente  ufficio  sanitario  comunale,  debitamente
          legalizzato; 
              -  la   fotografia   della   richiedente,   debitamente
          vidimata; 
              - il certificato degli  studi  compiuti,  a  norma  del
          successivo art. 20 (14). 
              Le aspiranti di nazionalita' estera  devono  comprovare
          di conoscere bene la lingua italiana. 
              Coloro che desiderano di essere ammesse in  una  scuola
          specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, debbono
          farne domanda alla direttrice o al direttore  della  scuola
          stessa,  prima  dell'inizio  dell'anno  scolastico  e   nel
          termine fissato dal  regolamento  speciale,  e  unire  alla
          domanda i documenti di cui al secondo  comma  del  presente
          articolo, sostituendo  solo,  al  certificato  degli  studi
          compiuti, il diploma di Stato di infermiera professionale. 
              Sull'ammissione delle aspiranti decide il consiglio  di
          amministrazione della scuola." 
              -si riporta l'articolo 3 del R.D. 12/10/1933, n.  1364,
          recante "Approvazione del regolamento per la carriera e  la
          disciplina del personale della Corte dei conti", pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1933, n. 253: 
              "3. Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della  Corte
          dei conti debbono far pervenire, al segretariato  generale,
          la domanda di ammissione al concorso nel termine  stabilito
          dal relativo bando. 
              La domanda, rivolta al  presidente  della  Corte,  deve
          essere  firmata  dal  candidato,  con  l'indicazione  della
          paternita' e del domicilio o della  residenza  e  corredata
          dei seguenti documenti: 
              a) estratto dell'atto di nascita; 
              b) certificato della competente autorita' comunale  dal
          quale risulti che  il  candidato  sia  cittadino  italiano,
          salvo il disposto del  penultimo  comma  dell'art.  1°  del
          regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , e non  sia  privo
          del godimento dei diritti politici; 
              c) certificato del podesta'  del  Comune  di  residenza
          attestante che  il  candidato  ha  sempre  tenuto  regolare
          condotta morale, civile e politica; 
              d) certificato  generale  rilasciato  dall'ufficio  del
          casellario giudiziale; 
              e) certificato comprovante l'inscrizione del candidato,
          a seconda della eta', al partito nazionale  fascista  o  ai
          fasci  giovanili  di   combattimento,   nonche'   la   data
          dell'inscrizione ; 
              f) certificato rilasciato o da un medico militare o  da
          un  medico  provinciale  o  da  un   ufficiale   sanitario,
          comprovante  che  il  candidato  e'  di  sana   e   robusta
          costituzione ed  esente  da  difetti  ed  imperfezioni  che
          possano  influire   sul   rendimento   del   servizio.   Al
          certificato predetto deve essere unita  la  fotografia  del
          candidato munita del visto  dell'autorita'  comunale  e  di
          quella sanitaria che ha rilasciato  il  certificato  stesso
          (9); 
              g)  foglio  di   congedo   illimitato   o   certificato
          dell'esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva; 
              h) titolo di studio prescritto; 
              i)  i  documenti  necessari  a  comprovare  l'eventuale
          diritto alla protrazione del limite massimo di eta' e  alla
          preferenza nell'ordine di nomina. 
              Il candidato deve  dare  inoltre  notizia  dei  servizi
          eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche. 
              Sono dispensati dal produrre i documenti  di  cui  alle
          lettere a), b), c), d), f) e g)  gli  aspiranti  che  siano
          gia' impiegati dello Stato. 
              La domanda e i documenti debbono essere  conformi  alle
          prescrizioni della legge sul bollo. 
              I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) e  f),
          debbono essere di data non anteriore di oltre  tre  mesi  a
          quella del decreto che indice il concorso e quelli  di  cui
          alle lettere a), b), c) e  f)  debbono  essere  debitamente
          legalizzati." 
              - si riporta l'articolo 8 del D.P.R.  del  23  novembre
          2000, n. 402, recante  "Regolamento  concernente  modalita'
          per il  conseguimento  della  idoneita'  alle  funzioni  di
          ufficiale esattoriale in sostituzione  di  quelle  previste
          dalla L. 11 gennaio 1951,  n.  56,  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo  31  della  L.  8  maggio  1998,   n.   146",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5: 
              "Art. 8 (Conseguimento dell'abilitazione) 
              1. Ai fini  del  conseguimento  dell'abilitazione  alle
          funzioni di ufficiale della riscossione i candidati  idonei
          producono al  prefetto  competente  per  territorio,  entro
          trenta giorni dal colloquio, dichiarazioni  sostitutive  ai
          sensi della legge 4 gennaio 1968,  n.  15  ,  e  successive
          integrazioni e modificazioni, nonche'  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre
          1998, n. 403, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita'
          personali: 
              a) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo
          2; 
              b) il luogo e la data di nascita; 
              c) la cittadinanza italiana; 
              d) il godimento dei diritti politici; 
              e) di non aver riportato condanne penali; 
              f) per gli idonei di sesso maschile: la  posizione  nei
          riguardi del servizio militare, con l'indicazione del  tipo
          di servizio  prestato  ossia  come  ufficiale  ovvero  come
          sottufficiale o militare di  truppa  oppure  se  sia  stato
          esonerato dal servizio. 
              2. I candidati idonei devono produrre, entro lo  stesso
          termine,  un  certificato  medico  rilasciato   dall'A.S.L.
          competente  per  residenza  o  domicilio  ovvero,   se   il
          candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da
          un  medico  di   fiducia   dell'autorita'   diplomatica   o
          consolare, cui  spetta  di  autenticarlo  ed  eventualmente
          tradurlo, attestante  la  sana  e  robusta  costituzione  e
          l'idoneita' psico-fisica all'impiego. 
              3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di  cui  al
          comma 1, possono essere  prodotti  altrettanti  certificati
          rilasciati dagli uffici competenti." 
              -si riporta l'articolo 9 del  D.P.R.  del  30  dicembre
          1956, n. 1668, recante "Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione       della       disciplina       legislativa
          sull'apprendistato", pubblicato nella Gazz. Uff.  16  marzo
          1957, n. 70: 
              "Art. 9. Gli aspiranti apprendisti non  possono  essere
          avviati  in  imprese  non  artigiane,  ne'  possono  essere
          adibiti al lavoro in  quelle  artigiane,  prima  di  essere
          sottoposti alla visita  sanitaria  prescritta  dall'art.  4
          della legge per l'accertamento della idoneita'  delle  loro
          condizioni fisiche  al  particolare  lavoro  per  il  quale
          devono essere assunti. 
              Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la
          visita  sanitaria  ha  luogo  dopo  la   comunicazione   di
          assunzione. 
              L'accertamento e' eseguito gratuitamente dall'autorita'
          sanitaria comunale a seguito della  richiesta  dell'Ufficio
          di collocamento. 
              Nel caso in cui la visita si concluda con  un  giudizio
          di non  idoneita'  temporanea  al  mestiere  prescelto,  il
          sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un  congruo
          periodo di tempo, senza dar luogo  ad  alcuna  trascrizione
          nel libretto individuale di lavoro." 
              - si riporta l'articolo 8 della Legge  del  17  ottobre
          1967, n. 977, recante "Tutela  del  lavoro  dei  bambini  e
          degli adolescenti", pubblicata nella Gazz. Uff. 6  novembre
          1967, n. 276: 
              "Art. 8 
              1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e
          gli adolescenti, possono essere ammessi al  lavoro  purche'
          siano  riconosciuti  idonei  all'attivita'  lavorativa  cui
          saranno adibiti a seguito di visita medica. 
              2.  L'idoneita'  dei  minori  indicati   al   comma   1
          all'attivita'  lavorativa  cui  sono  addetti  deve  essere
          accertata  mediante  visite  periodiche  da  effettuare  ad
          intervalli non superiori ad un anno. 
              3. Le visite mediche di cui al presente  articolo  sono
          effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso  un
          medico del Servizio sanitario nazionale. 
              4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1  e  2
          deve essere comprovato da apposito certificato. 
              5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia
          idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di  cui  all'articolo
          6, comma 2, deve specificare nel certificato  i  lavori  ai
          quali lo stesso non puo' essere adibito. 
              6.  Il  giudizio  sull'idoneita'   o   sull'inidoneita'
          parziale o temporanea o totale del minore  al  lavoro  deve
          essere comunicato per iscritto  al  datore  di  lavoro,  al
          lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi
          ultimi   hanno   facolta'   di   richiedere   copia   della
          documentazione sanitaria. 
              7. I minori che, a seguito di visita medica,  risultano
          non idonei ad un  determinato  lavoro  non  possono  essere
          ulteriormente adibiti allo stesso. 
              8. Agli adolescenti adibiti alle  attivita'  lavorative
          soggette  alle  norme  sulla  sorveglianza  sanitaria   dei
          lavoratori di  cui  al  titolo  I,  capo  IV,  del  decreto
          legislativo  n.  626  del  1994  ,  non  si  applicano   le
          disposizioni dei commi da 1 a 7. 
              9. Il controllo sanitario  di  cui  all'  articolo  44,
          comma 1, del  decreto  legislativo  n.  277  del  1991,  si
          applica agli adolescenti la cui  esposizione  personale  al
          rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In  tale  caso  il
          controllo sanitario ha periodicita' almeno biennale. 
              10. In deroga all' articolo 44, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 277 del 1991, per  gli  adolescenti  la  cui
          esposizione personale al rumore sia compresa fra  85  e  90
          decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono
          essere superiori all'anno." 
              - si riportano l'articolo 4, primo comma, lettera e)  e
          l'articolo 31 del Regio Decreto del 30 settembre  1938,  n.
          1706, recante "Approvazione del regolamento per il servizio
          farmaceutico, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 1938,
          n. 259: 
              "Art. 4. 
              Gli aspiranti  all'autorizzazione  all'esercizio  delle
          farmacie, debbono far pervenire entro  il  termine  fissato
          dal bando, al Prefetto  che  ha  indetto  il  concorso,  la
          domanda contenente l'indicazione del  domicilio,  corredata
          dei seguenti documenti: 
              a) - d) (omissis); 
              e) certificato medico comprovante che il concorrente e'
          esente  da   difetti   o   imperfezioni   che   impediscano
          l'esercizio  personale  della  farmacia   e   da   malattie
          contagiose in atto che non abbiano carattere  temporaneo  e
          che rendono pericoloso l'esercizio medesimo. E' in facolta'
          del Prefetto di disporre che i concorrenti siano sottoposti
          a visita medica per accertarne lo stato di salute ;" 
              "Art. 31 
              Il titolare autorizzato  di  una  farmacia  puo'  farsi
          sostituire nell'esercizio della medesima. 
              La  sostituzione  temporanea  non  puo'  avere   durata
          superiore a due mesi. 
              La sostituzione  per  motivi  di  famiglia  puo'  avere
          durata fino a due anni. Quella dovuta a motivi di salute  o
          per obblighi di leva o per richiamo alle armi od anche  per
          comprovata e riconosciuta necessita' di  pubblico  servizio
          di carattere non permanente, dura finche' dura la causa che
          l'ha determinata. Di ogni sostituzione  il  titolare  della
          farmacia  deve  dare  avviso  al  Prefetto,  indicando   il
          farmacista diplomato o laureato che lo sostituisce. 
              Questi deve essere un farmacista regolarmente  iscritto
          all'albo professionale e possedere i  requisiti  prescritti
          dalle lettere a), b), c), d), e), h), dell'art. 4. 
              Quando il titolare o il direttore di  una  farmacia  si
          assenti per motivi di salute, per oltre 15 giorni, non puo'
          riprendere servizio, se non dimostri con certificato medico
          che e' esente da difetti  o  imperfezioni  che  impediscano
          l'esercizio  personale  della  farmacia   e   da   malattie
          contagiose  in  atto  che  rendano  pericoloso  l'esercizio
          medesimo." 
              -si riporta l'articolo 5 del D.P.R. del 21 agosto 1971,
          n. 1275: recante "Regolamento per l'esecuzione della  Legge
          2  aprile  1968,  n.  475,  recante  norme  concernenti  il
          servizio  farmaceutico,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.   3
          febbraio 1972, n. 31: 
              "Art. 5. 
              Gli aspiranti per l'autorizzazione all'esercizio  della
          farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal
          bando, al medico provinciale che ha indetto il concorso  la
          domanda  in  carta  legale  contenente  l'indicazione   del
          domicilio,  l'ordine  di  preferenza  delle  sedi  messe  a
          concorso e la dichiarazione di non partecipare  a  piu'  di
          tre concorsi provinciali, nonche'  l'eventuale  indicazione
          dei concorsi ai quali abbiamo gia' presentato la domanda in
          relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell' art.  3
          della legge 2 aprile 1968, numero 475. 
              La domanda, entro il  termine  di  presentazione,  deve
          essere corredata come segue: 
              1) certificato, rilasciato dal comune  di  residenza  a
          norma dell' art. 11 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,
          attestante: 
              a) data e luogo di nascita; 
              b) la residenza; 
              c) lo stato di famiglia; 
              d) il godimento dei diritti politici; 
              2) certificato generale del casellario giudiziario; 
              3) certificato medico comprovante che il concorrente e'
          di  sana  costituzione  fisica,  esente   da   difetti   ed
          imperfezioni che possono impedirgli  l'esercizio  personale
          della farmacia e da malattie contagiose  in  atto  che  non
          abbiano  carattere  temporaneo  e  che  rendano  pericoloso
          l'esercizio stesso. 
              I  concorrenti  potranno  essere  sottoposti  a  visita
          medica di controllo per accertare lo stato di salute ; 
              4)  certificato  rilasciato   dal   competente   ordine
          professionale, indicante: 
              a) data di iscrizione all'albo; 
              b) il titolo di studio posseduto  con  data,  luogo  ed
          universita' presso la quale e' stato conseguito; 
              c)  data  e  luogo   in   cui   e'   stata   conseguita
          l'abilitazione professionale, ovvero  estremi  del  decreto
          ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell' art.
          7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378; 
              5) documenti, pubblicazioni e titoli  di  servizio  che
          l'aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse. 
              I servizi di direttore di farmacia e  di  collaboratore
          in farmacia  devono  risultare  da  certificati  rilasciati
          dagli uffici dei medici provinciali, dai sindaci competenti
          o  dagli  ordini  provinciali  dei  farmacisti.  Gli  altri
          certificati  relativi  alla  pratica   professionale   sono
          rilasciati a seconda dei casi dalle autorita' competenti  o
          dagli ordini provinciali dei farmacisti. 
              I documenti devono essere in regola con le disposizioni
          della legge sul bollo. 
              I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e  4)  devono
          essere di data con anteriore ai  tre  mesi  dalla  data  di
          pubblicazione del bando nel  Foglio  annunzi  legali  della
          provincia." 
              -si riporta l'articolo 2  del  D.P.R.  del  10  gennaio
          1957,  n.  3,  recante  "Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.: 
              "Art. 2. (Requisiti generali) 
              Possono  accedere  agli  impieghi  civili  dello  Stato
          coloro che posseggono i seguenti requisiti generali: 
              1) cittadinanza italiana; 
              2) eta' non inferiore agli anni 18 e non  superiore  ai
          40. Per i candidati appartenenti a categorie per  le  quali
          leggi speciali prevedono deroghe,  il  limite  massimo  non
          puo' superare, anche in  caso  di  cumulo  di  benefici,  i
          quarantacinque anni di eta';3) buona condotta ; 
              4) idoneita' fisica all'impiego. 
              L'Amministrazione ha facolta' di  sottoporre  a  visita
          medica di controllo i vincitori del concorso. 
              Per   l'ammissione   a   particolari   carriere,    gli
          ordinamenti   delle   singole    amministrazioni    possono
          prescrivere anche altri requisiti. 
              Il titolo di studio per l'accesso a  ciascuna  carriera
          e' stabilito dagli articoli seguenti. 
              Non possono accedere agli  impieghi  coloro  che  siano
          esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che  siano
          stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
          pubblica amministrazione. 
              Salvo  che  i  singoli   ordinamenti   non   dispongano
          diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non
          appartenenti alla Repubblica. 
              I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di ammissione." 
              - si riporta l'articolo 11  del  D.P.R.  del  3  maggio
          1957, n. 686, recante " Norme di esecuzione del testo unico
          delle disposizioni sullo  statuto  degli  impiegati  civili
          dello Stato", approvato con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  Pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 12 agosto 1957, n. 200, S.O.: 
              "Art. 11 (Presentazione dei documenti) 
              I concorrenti  che  abbiano  superato  la  prova  orale
          debbono  far  pervenire  all'Amministrazione  nel   termine
          stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti  per
          dimostrare i titoli di precedenza  e  di  preferenza  nella
          nomina. 
              La graduatoria prevista dall'art. 7 del T.U.  approvato
          con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e' approvato con  decreto
          Ministeriale   sotto   condizione   dell'accertamento   dei
          requisiti  per  l'ammissione  all'impiego.  A  tal  fine  i
          concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  sono
          inviati dalla Amministrazione a presentare  nel  termine  e
          con le modalita' stabilite nel bando di concorso, a pena di
          decadenza: 
              a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia
          autentica, ovvero il documento rilasciato dalla  competente
          autorita' scolastica in sostituzione del diploma; 
              b) il certificato generale del casellario giudiziale; 
              c) il certificato medico attestante l'idoneita'  fisica
          al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego  al
          quale si riferisce il concorso (3); 
              d) gli altri  documenti  necessari  per  dimostrare  il
          possesso dei requisiti prescritti. 
              Il personale statale  di  ruolo  deve  presentare,  nel
          termine di cui al precedente  comma,  una  copia  integrale
          dello  stato  matricolare  il  titolo  di  studio   ed   il
          certificato medico, ed  e'  esonerato  dalla  presentazione
          degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso
          degli altri requisiti indicati dal  primo  comma  dell'art.
          2." 
              - si riporta l'articolo 2, comma 1, del  D.P.R.  del  9
          maggio   1994,   n.   487,   "Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi", pubblicato nella Gazz. Uff. 9  agosto  1994,  n.
          185, S.O.: 
              "Art. 2. Requisiti generali 
              1.  Possono  accedere  agli   impieghi   civili   delle
          pubbliche  amministrazioni  i  soggetti  che  posseggono  i
          seguenti requisiti generali: 
              1)  cittadinanza  italiana.  Tale  requisito   non   e'
          richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione  europea,
          fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994
          , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994,
          serie generale n. 61; 
              2) eta' non inferiore agli anni 18 e non  superiore  ai
          40. Per i candidati appartenenti a categorie per  le  quali
          leggi speciali prevedono deroghe,  il  limite  massimo  non
          puo' superare, anche in caso di cumulo di  benefici,  i  45
          anni di eta' (3). Il limite di eta' di 40 anni e' elevato: 
              a) di un anno per gli aspiranti coniugati; 
              b) di un anno per ogni figlio vivente; 
              c) di cinque anni per coloro che sono compresi  fra  le
          categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n.  482  ,  e
          successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali
          e'  esteso  lo  stesso   beneficio.   Per   le   assunzioni
          obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il
          limite  massimo  non  puo'  superare  i  55  anni.  Per  le
          assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il  limite
          massimo di eta' e' di 50 anni; 
              d) di un periodo pari all'effettivo servizio  prestato,
          comunque non superiore a tre anni, a favore  dei  cittadini
          che hanno prestato servizio militare volontario di  leva  e
          di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre  1986,
          n. 958 . Si prescinde dal limite di eta'  per  i  candidati
          che  siano  dipendenti  civili  di  ruolo  delle  pubbliche
          amministrazioni,  per   gli   ufficiali   e   sottufficiali
          dell'Esercito,  della  Marina  o  dell'Aeronautica  cessati
          d'autorita' o a  domanda;  per  gli  ufficiali,  ispettori,
          sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e  finanzieri  in
          servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della guardia  di  finanza,  nonche'  delle  corrispondenti
          qualifiche degli  altri  Corpi  di  polizia.  Si  prescinde
          parimenti dal limite di eta' per i dipendenti  collocati  a
          riposo ai sensi dell' art. 3,  comma  51,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537; 
              3) idoneita' fisica all'impiego.  L'amministrazione  ha
          facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  i
          vincitori di concorso, in base alla normativa vigente." 
              - si riporta l'articolo 1 del D.P.R.  del  10  dicembre
          1997,  n.   483,   "Regolamento   recante   la   disciplina
          concorsuale per  il  personale  dirigenziale  del  Servizio
          sanitario  nazionale",  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.   17
          gennaio 1998, n. 13, S.O.: 
              "Art. 1. (Requisiti generali di ammissione) 
              1. Ai sensi dell' articolo 18,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  possono   partecipare   ai
          concorsi  coloro  che  possiedono  i   seguenti   requisiti
          generali: 
              a)  cittadinanza  italiana,  salve   le   equiparazioni
          stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza  di  uno  dei
          Paesi dell'Unione europea; 
              b) idoneita' fisica all'impiego: 
              1) l'accertamento della idoneita' fisica all'impiego  -
          con la osservanza delle norme in tema di categorie protette
          -  e'  effettuato,  a  cura  dell'Unita'  sanitaria  locale
          (U.s.l.) o dell'azienda ospedaliera, prima  dell'immissione
          in servizio; 
              2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
          ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti
          di cui agli articoli 25 e  26  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,  n.  761,  e'
          dispensato dalla visita medica (2); 
              c) titolo  di  studio  per  l'accesso  alle  rispettive
          carriere; 
              d) iscrizione all'albo  professionale,  ove  richiesta,
          per    l'esercizio    professionale.    L'iscrizione     al
          corrispondente  albo  professionale  di   uno   dei   Paesi
          dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi,
          fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
          prima dell'assunzione in servizio. 
              2. Non possono accedere agli impieghi coloro che  siano
          stati esclusi dall'elettorato  attivo  nonche'  coloro  che
          siano stati dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
          amministrazione  per  aver  conseguito   l'impiego   stesso
          mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da
          invalidita' non sanabile." 
              - si riporta l'articolo 2 del D.P.R. 27 marzo 2001,  n.
          220,  "Regolamento  recante  disciplina   concorsuale   del
          personale   non   dirigenziale   del   Servizio   sanitario
          nazionale", pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001,  n.
          134, S.O.: 
              "Art. 2. (Requisiti generali di ammissione) 
              1. Ai  sensi  dell'  art.  18,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, possono partecipare ai concorsi  coloro  che
          possiedono i seguenti requisiti generali: 
              a)  cittadinanza  italiana,  salve   le   equiparazioni
          stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza  di  uno  dei
          Paesi dell'Unione europea; 
              b) idoneita' fisica all'impiego: 
              1) l'accertamento  dell'idoneita'  fisica  all'impiego,
          con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette,
          e'  effettuato  da  una  struttura  pubblica  del  Servizio
          sanitario nazionale, prima della immissione in servizio; 
              2) il personale  dipendente  dalle  amministrazioni  ed
          enti di cui al n. 1 della presente  lettera  e'  dispensato
          dalla visita medica; 
              c)  titolo  di  studio  previsto  per  l'accesso   alle
          rispettive carriere; 
              d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per
          l'esercizio professionale. L'iscrizione  al  corrispondente
          albo professionale di uno dei  Paesi  dell'Unione  europea,
          ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo
          restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
          dell'assunzione in servizio. 
              2. Non possono accedere agli impieghi coloro che  siano
          esclusi dall'elettorato attivo e  coloro  che  siano  stati
          destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso   pubbliche
          amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del primo contratto collettivo. 
              3. I requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono
          essere  posseduti  alla  data  di  scadenza   del   termine
          stabilito nel bando di concorso per la presentazione  delle
          domande di ammissione." 
              - si riporta l'articolo  4  della  Legge  dell'8  marzo
          1991, n. 81, recante "Legge-quadro per  la  professione  di
          maestro di sci  e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          ordinamento della professione di guida alpina",  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 16 marzo 1991, n. 64: 
              "Art. 4 (Condizioni per l'iscrizione all'albo) 
              1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di  sci
          coloro che siano in possesso della  relativa  abilitazione,
          conseguita con le modalita' di cui all'articolo 6,  nonche'
          dei seguenti requisiti: 
              a) cittadinanza italiana o di altro Stato  appartenente
          alla Comunita' economica europea; 
              b) maggiore eta'; 
              c)  idoneita'  psico-fisica  attestata  da  certificato
          rilasciato dalla unita'  sanitaria  locale  del  comune  di
          residenza; 
              d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo; 
              e) non aver riportato condanne  penali  che  comportino
          l'interdizione,  anche  temporanea,  dall'esercizio   della
          professione,   salvo   che   non   sia    intervenuta    la
          riabilitazione." 
              - si riporta l'articolo 32 del  Regio  Decreto  del  30
          settembre  1938,  n.  1706,   recante   "Approvazione   del
          regolamento per il servizio farmaceutico", pubblicato nella
          Gazz. Uff. 14 novembre 1938, n. 259, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 32 
              Il  titolare  di   un   esercizio   farmaceutico   deve
          comunicare al medico provinciale il nome  e  cognome  e  la
          data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso. 
              Ugualmente deve comunicare la data di cessazione  degli
          stessi dal servizio. 
              La suddetta comunicazione  deve  essere  trascritta  in
          apposito   registro   tenuto   dall'ufficio   del    medico
          provinciale." 
              - il Decreto Legislativo del  9  aprile  2008,  n.  81,
          recante "Attuazione dell'articolo 1 della  legge  3  agosto
          2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e  della
          sicurezza nei luoghi di lavoro", e' stato pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - si riporta l'articolo 27  del  Regio  Decreto  del  9
          gennaio 1927, n. 147, recante "Approvazione del regolamento
          speciale per l'impiego dei gas tossici",  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 1° marzo 1927, n. 49: 
              "Art. 27. Certificato d'idoneita'. 
              Coloro   che   intendono   ottenere   il    certificato
          d'idoneita', di cui all'articolo precedente, sottostanno ad
          esame facendone domanda al prefetto della  Provincia  nella
          cui circoscrizione e' compreso il Comune di  residenza  del
          richiedente.  La  domanda   e'   corredata   dai   seguenti
          documenti: 
              1°  Atto  di  nascita,  dal  quale   risulti   che   il
          richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia
          compiuto tale eta', ma abbia compiuto  gli  anni  diciotto,
          occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 
              2° Certificato di studi elementari inferiori (alla fine
          della terza classe) corrispondente  all'antico  certificato
          di compimento. 
              3° Certificato generale del casellario  giudiziario  al
          nome del richiedente di data non anteriore a  due  mesi,  e
          certificato,  della  stessa  data,  comprovante  la   buona
          condotta morale e politica. 
              4° Certificato di un medico militare o di un  ufficiale
          sanitario comunale, con firma legalizzata  e  di  data  non
          anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente: 
              non e' affetto da malattie fisiche o  psichiche  e  non
          presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che  gli
          impediscano  di  eseguire  con  sicurezza   le   operazioni
          relative all'impiego dei gas tossici; 
              non presenta  segni  d'intossicazione  alcoolica  o  da
          sostanze stupefacenti; 
              ha integri il senso olfattorio e la pervieta' nasale; 
              percepisce la  voce  afona  ad  almeno  otto  metri  di
          distanza da ciascun orecchio; 
              possiede il  visus  complessivamente  non  inferiore  a
          14/10  (tavola  di  Snellen),  purche'  da  un  occhio  non
          inferiore a 5/10. 
              5° Fotografia di data recente, firmata e  applicata  ad
          un libretto di patente in bianco." 
              - si riporta l'articolo 6, primo comma della Legge  del
          22 dicembre 1957,  n.  1293,  recante  "Organizzazione  dei
          servizi  di  distribuzione  e   vendita   dei   generi   di
          monopolio", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1958, n.
          9: 
              "Art.  6  (Cause  di  esclusione  dalla  gestione   dei
          magazzini di vendita) 
              Non puo' gestire un magazzino chi: 
              1) sia minore di eta', salvo che  non  sia  autorizzato
          all'esercizio di impresa commerciale; 
              2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati  membri
          delle Comunita' europee (19); 
              3) sia inabilitato o interdetto; 
              4) sia stato dichiarato fallito fino a che non  ottenga
          la cancellazione dal registro dei falliti; 
              5) non sia immune da malattie  infettive  o  contagiose
          (20); 
              6) abbia riportato condanne: 
              a)  per  offese  alla  persona  del  Presidente   della
          Repubblica ed alle Assemblee legislative; 
              b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore
          nel  minimo  ad  anni  tre,  ancorche',  per   effetto   di
          circostanze attenuanti, sia  stata  inflitta  una  pena  di
          minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata
          una pena che comporta l'interdizione perpetua dai  pubblici
          uffici; 
              c) per  delitto  contro  il  patrimonio,  la  moralita'
          pubblica, il buon costume, la fede  pubblica,  la  pubblica
          Amministrazione, l'industria  ed  il  commercio,  tanto  se
          previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove  la
          pena inflitta sia superiore a trenta giorni  di  reclusione
          ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale,
          nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno  che,
          in  entrambi  i  casi,  il  condannato   non   goda   della
          sospensione condizionale della pena; 
              d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 
              7) abbia nei precedenti  cinque  anni  rinunciato  alla
          gestione di un magazzino; 
              8) abbia definito in sede  amministrativa  procedimento
          per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in
          facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando
          siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione
          del reato; 
              9)  sia  stato  rimosso  dalla  qualifica  di  gestore,
          coadiutore o commesso di un magazzino o di  una  rivendita,
          ovvero  da  altre  mansioni   inerenti   a   rapporti   con
          l'Amministrazione dei  monopoli  di  Stato,  se  non  siano
          trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione; 
              9-  bis)  non  abbia   conseguito,   entro   sei   mesi
          dall'assegnazione, l'idoneita' professionale  all'esercizio
          dell'attivita'  di  rivenditore  di  generi  di   monopolio
          all'esito di  appositi  corsi  di  formazione  disciplinati
          sulla base di convenzione stipulata  tra  l'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e  l'organizzazione  di
          categoria maggiormente rappresentativa." 
              - si riporta l'articolo 3 del Decreto Legislativo del 5
          aprile 2002, n. 77, recante "Disciplina del Servizio civile
          nazionale a norma dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001,
          n. 64", pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2002, n.  99,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3 (Requisiti di ammissione e durata del servizio) 
              1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile,  a  loro
          domanda, senza distinzioni di sesso  i  cittadini  italiani
          che, alla data  di  presentazione  della  domanda,  abbiano
          compiuto il diciottesimo anno di eta'  e  non  superato  il
          ventottesimo. 
              2. Costituisce causa di esclusione dal servizio  civile
          l'aver riportato condanna anche non  definitiva  alla  pena
          della reclusione superiore  ad  un  anno  per  delitto  non
          colposo ovvero ad una pena anche di entita'  inferiore  per
          un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso,
          porto, trasporto, importazione o esportazione  illecita  di
          armi o materie esplodenti ovvero  per  delitti  riguardanti
          l'appartenenza o  il  favoreggiamento  a  gruppi  eversivi,
          terroristici, o di criminalita' organizzata. 
              3. Il servizio  civile  ha  la  durata  complessiva  di
          dodici mesi. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,   sentite   le   Amministrazioni   dello    Stato
          interessate, la durata del servizio puo' essere prevista  o
          articolata per un periodo maggiore o  minore  in  relazione
          agli specifici ambiti e progetti di impiego. 
              4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in
          relazione alla natura del progetto e  prevede  comunque  un
          impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un
          monte ore annuo minimo corrispondente  a  millequattrocento
          ore.  I  criteri   per   l'articolazione   dell'orario   di
          svolgimento del servizio  sono  definiti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri . 
              5. Al servizio civile non possono  essere  ammessi  gli
          appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia. 
              6. [Con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri  per
          gli affari regionali, per le pari opportunita', sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  di
          seguito   denominata   «Conferenza   Stato-regioni»,   sono
          individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o  insalubri
          ai  quali  non   puo'   essere   destinato   il   personale
          femminile]." 
              - si riporta il testo dell'articolo 5, comma  1,  della
          Legge 21 novembre 1991, n. 374,  recante  "Istituzione  del
          giudice di pace", pubblicata nella Gazz. Uff.  27  novembre
          1991, n. 278, S.O. , come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5 (Requisiti per la nomina) 
              1. Per la nomina a giudice di  pace  sono  richiesti  i
          seguenti requisiti: 
              a) essere cittadino italiano; 
              b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
              c) non avere riportato condanne per delitti non colposi
          o  a  pena  detentiva  per  contravvenzione  e  non  essere
          sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
              d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza; 
              e) (abrogata); 
              f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a
          70 anni; 
              g)  avere  cessato,  o  impegnarsi  a   cessare   prima
          dell'assunzione  delle  funzioni  di   giudice   di   pace,
          l'esercizio di qualsiasi attivita'  lavorativa  dipendente,
          pubblica o privata; 
              h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio
          della professione forense." 
              - si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  1  della
          Legge del 22 luglio 1997, n. 276, recante "Disposizioni per
          la definizione del contenzioso civile pendente:  nomina  di
          giudici  onorari  aggregati  e  istituzione  delle  sezioni
          stralcio nei tribunali ordinari",  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 19 agosto 1997, n. 192, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art.  2  (Requisiti  per  la  nomina   e   titoli   di
          preferenza) 
              1. Per la nomina  a  giudice  onorario  aggregato  sono
          richiesti i seguenti requisiti: 
              a) essere cittadino italiano; 
              b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
              c) non aver riportato condanne per delitti non  colposi
          o a pena detentiva per contravvenzione; 
              d) non essere sottoposto a misura di prevenzione  o  di
          sicurezza; 
              e) (abrogata); 
              f) non aver compiuto i sessantasette anni di eta'; 
              g)  essere  capace  di  assolvere,  per   indipendenza,
          prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie; 
              h) non avere  precedenti  disciplinari,  anche  se  non
          definitivi; 
              h-bis)  i  notai,  i  professori   universitari   e   i
          ricercatori confermati devono aver compiuto i  trentacinque
          anni di eta'." 
              -  La  Legge  del  30  aprile  1962,  n.  283,  recante
          "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del  T.U.
          delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
          1265: Disciplina igienica della produzione e della  vendita
          delle sostanze alimentari e delle  bevande"  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 4 giugno 1962, n. 139. 
              - l'articolo 37 del D.P.R. del 26 marzo 1980,  n.  327,
          recante "Regolamento di esecuzione della  Legge  30  aprile
          1962, n. 283, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          disciplina igienica della produzione e della vendita  delle
          sostanze alimentari  e  delle  bevande",  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 16 luglio 1980, n. 193, abrogato dalla  presente
          legge, recava: «Art. 37. Libretto di idoneita' sanitaria.». 
              - si riporta l'articolo 240, comma 1 del D.P.R. del  16
          dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e
          di attuazione del nuovo codice  della  strada",  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28  dicembre  1992,  n.  303,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 240. (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti  dei  titolari
          delle imprese e dei responsabili tecnici. 
              1. I requisiti personali e professionali  del  titolare
          dell'impresa individuale, quando questa si avvalga  di  una
          sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi,  ivi
          compresi i  consorzi,  del  responsabile  tecnico,  sono  i
          seguenti: 
              a) avere raggiunto la maggiore eta'; 
              b) non essere e non essere stato  sottoposto  a  misure
          restrittive  di  sicurezza  personale   o   a   misure   di
          prevenzione; 
              c)  non  essere  e  non  essere  stato   interdetto   o
          inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in  corso
          procedimento per dichiarazione di fallimento; 
              d) essere cittadino italiano o di  altro  stato  membro
          della Comunita' Europea, ovvero  di  uno  Stato  anche  non
          appartenente alla Comunita' Europea, con cui  sia  operante
          specifica condizione di reciprocita'; 
              e) non avere  riportato  condanne  per  delitti,  anche
          colposi e non essere stato ammesso a  godere  dei  benefici
          previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e
          non essere sottoposto a procedimenti penali; 
              f) (abrogata) 
              g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di
          geometra o di maturita' scientifica ovvero  un  diploma  di
          laurea o di laurea breve in ingegneria ; 
              h)  aver  superato  un  apposito  corso  di  formazione
          organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento
          dei trasporti terrestri;"