Art. 42 
 
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso  le  pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  da  specifiche  disposizioni  di
legge, a decorrere dal 1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel  quale  entro  10
giorni dal ricevimento  sono  annotate  le  fatture  o  le  richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e
per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro
confronti. E' esclusa la possibilita'  di  ricorrere  a  registri  di
settore o di reparto. Il registro  delle  fatture  costituisce  parte
integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre  gli
oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture  puo'
essere sostituito  dalle  apposite  funzionalita'  che  saranno  rese
disponibili sulla piattaforma elettronica per la  certificazione  dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64. Nel registro  delle  fatture  e  degli  altri  documenti
contabili equivalenti e' annotato: 
  a) il codice progressivo di registrazione; 
  b) il numero di protocollo di entrata; 
  c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; 
  d) la data di emissione della fattura  o  del  documento  contabile
equivalente; 
  e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale; 
  f) l'oggetto della fornitura; 
  g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri  oneri  e
spese indicati; 
  h) la scadenza della fattura; 
  i) nel caso  di  enti  in  contabilita'  finanziaria,  gli  estremi
dell'impegno  indicato  nella  fattura  o  nel  documento   contabile
equivalente ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale,  o  analoghe
unita'  gestionali  del  bilancio  sul  quale  verra'  effettuato  il
pagamento; 
  l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA; 
  m) il Codice  identificativo  di  gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto
2010, n. 136; 
  n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a
opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi
finanziati  da  contributi  comunitari  e  ove  previsto   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.