Art. 42 Pubblicita' (articoli 2, 3 e 4 della direttiva 89/117/CEE) 1. Le succursali di banche e societa' finanziarie costituite in altri Stati membri pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. 2. Le succursali di banche e societa' finanziarie costituite in Stati extracomunitari, salva la estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria casa madre sia redatto conformemente alla direttiva 86/635/CEE, o in modo equivalente e sussistano condizioni di reciprocita', sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se cio' sia previsto dagli atti di cui all'articolo 43. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui all'articolo 43 determinano le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari nonche' i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci. 3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati da almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicita' del bilancio e delle relazioni. 4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tradotti in lingua italiana. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale.
Note all'art. 42: - Per i riferimenti alla direttiva 86/635/CEE si vedano le note all'art. 24. - Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 44 (Enti creditizi e finanziari). - 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attivita' di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attivita' finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari. 2. Sono comunque soggette alle disposizioni del presente decreto le societa' finanziarie la cui attivita' consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria.».