Art. 42 
 
Coordinamento con le attivita' e gli interventi attivati  nella  fase
                         di prima emergenza 
 
  1. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,  in  raccordo
con il Commissario straordinario, determina le modalita' e tempi  per
favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzione  di  continuita',
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate
durante la fase di prima emergenza,  disciplinate  con  le  ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225. Al fine di garantire omogeneita' operativa tra gli interventi di
prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il
Capo Dipartimento della protezione  civile,  sentito  il  Commissario
straordinario,   provvede   con   ordinanze,   adottate   ai    sensi
dell'articolo 5 della legge  n.  225  del  1992,  a  disciplinare  il
proseguimento o completamento delle suddette attivita'  delegando  ai
Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative
a determinati ambiti delle medesime attivita' e  a  singoli  contesti
regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti  adottati  in  attuazione
delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze  di
cui al  presente  comma,  allo  scopo  di  favorire  la  piu'  celere
transizione, sono adottate (( entro il 31 gennaio 2017. )) 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  assicura,  ove   necessario,   anche   dopo
l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1,  il  completamento  dei
procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli
interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1  e
2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26
agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono
rese disponibili,  a  tal  fine,  con  successive  deliberazioni  del
Consiglio dei ministri, da  adottare  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 5 della  legge  n.  225  del  1992,  sulla  base  della
quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del
Fondo per le emergenze nazionali (FEN). 
  3. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  i
cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo  3,
comma 5, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile 19 settembre 2016, n.  394,  restano  in  vigore  fino  al  31
dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle
azioni poste in essere prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  fatte  salve   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  5  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile 13 settembre  2016,  n.  393,  ed  i  provvedimenti
adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 
  4.  Le  attivita'  estimative  richieste  dal  Dipartimento   della
protezione civile o dal Commissario alla  Agenzia  delle  entrate  ai
sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata
          legge n. 225 del 1992  e'  riportato  nelle  Note  all'art.
          4-bis. 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  1  e  2
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 26 agosto 2016, n. 388 (Primi interventi urgenti  di
          protezione  civile   conseguenti   all'eccezionale   evento
          sismico che ha colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
          Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016): 
              «Art. 1 (Coordinamento degli interventi). - 1.  Per  le
          motivazioni di cui in premessa, il  Capo  del  Dipartimento
          della Protezione civile  assicura  il  coordinamento  degli
          interventi   necessari   a   fronteggiare   la   situazione
          emergenziale,  anche  avvalendosi  del  Dipartimento  della
          Protezione Civile  medesimo  e,  in  qualita'  di  soggetti
          attuatori, dei presidenti delle regioni, dei prefetti e dei
          sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, nonche'
          delle componenti e delle strutture operative  del  Servizio
          nazionale  della  protezione  civile,  secondo  il  modello
          operativo indicato al successivo art. 2. I presidenti delle
          regioni, i prefetti e i sindaci  interessati  si  avvalgono
          delle  rispettive  strutture  organizzative.  La  Struttura
          operativa per il monitoraggio  ed  il  coordinamento  delle
          attivita'   necessarie   a   fronteggiare   le   situazioni
          emergenziali derivanti da calamita' naturali del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  attua
          gli interventi nell'ambito  del  coordinamento  di  cui  al
          presente comma. 
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  assicurano   la
          realizzazione: 
              a) degli  interventi  necessari  nella  fase  di  prima
          emergenza volti a rimuovere le situazioni  di  rischio,  ad
          assicurare   l'indispensabile   attivita'   di    soccorso,
          assistenza  e  ricovero  delle  popolazioni   colpite   dai
          predetti eventi calamitosi; 
              b) delle attivita' da porre in essere, anche in termini
          di somma urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle
          aree interessate dagli eventi calamitosi; 
              c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni
          di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono  nell'ambito
          degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo  del
          Dipartimento della Protezione Civile  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie di cui all'art. 4.». 
              «Art.  2  (Modello  operativo).  -  1.  Il   Capo   del
          Dipartimento   della   Protezione   Civile   assicura    il
          coordinamento degli interventi di cui all'art.  1  mediante
          l'istituzione, con proprio provvedimento, di una  direzione
          di comando e controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata
          in Funzioni di supporto, sono rappresentate,  con  adeguato
          livello decisionale, le componenti e le strutture operative
          nonche' le Regioni interessate. 
              2. La Dicomac promuove l'attuazione degli  indirizzi  e
          delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della
          Protezione  Civile  ed  opera  in  raccordo  con  i  centri
          operativi e di coordinamento attivati sul territorio.». 
              - Il  testo  del  comma  5  dell'art.  3  della  citata
          ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
          n. 394 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 4. 
              - Il testo dell'art. 5 della citata ordinanza del  Capo
          del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016 e'
          riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
          64 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art.  64  (Ulteriori   funzioni   dell'agenzia   delle
          entrate). - (Omissis). 
              3-bis. Ferme le attivita'  di  valutazione  immobiliare
          per  le   amministrazioni   dello   Stato   di   competenza
          dell'Agenzia  del  demanio,  l'Agenzia  delle  entrate   e'
          competente  a  svolgere   le   attivita'   di   valutazione
          immobiliare   e    tecnico-estimative    richieste    dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti  ad
          esse strumentali. Le predette attivita'  sono  disciplinate
          mediante accordi,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  15
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi
          sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e'  stabilita
          nella Convenzione di cui all'art. 59. 
              (Omissis).».