Art. 42 Coordinamento con le attivita' e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalita' e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuita', delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneita' operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attivita' delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attivita' e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la piu' celere transizione, sono adottate (( entro il 31 gennaio 2017. )) 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN). 3. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 4. Le attivita' estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art. 4-bis. - Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 (Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016): «Art. 1 (Coordinamento degli interventi). - 1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualita' di soggetti attuatori, dei presidenti delle regioni, dei prefetti e dei sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, nonche' delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, secondo il modello operativo indicato al successivo art. 2. I presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati si avvalgono delle rispettive strutture organizzative. La Struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attivita' necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamita' naturali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo attua gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al presente comma. 2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione: a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attivita' di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) delle attivita' da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4.». «Art. 2 (Modello operativo). - 1. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione di comando e controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in Funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonche' le Regioni interessate. 2. La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed opera in raccordo con i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio.». - Il testo del comma 5 dell'art. 3 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 4. - Il testo dell'art. 5 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 26. - Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art. 64 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: «Art. 64 (Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate). - (Omissis). 3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate e' competente a svolgere le attivita' di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui all'art. 59. (Omissis).».