(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 42)
 
                               Art. 42 
 
                   (Notificazioni e comunicazioni) 
 
 
  1. Le notificazioni e le  comunicazioni  degli  atti  del  processo
contabile, comprese quelle effettuate  nel  corso  del  procedimento,
sono disciplinate dal  codice  di  procedura  civile  e  dalle  leggi
speciali  concernenti  la  notificazione  degli  atti  giudiziari  in
materia  civile  e  contabile,  ove  non  previsto  diversamente  dal
presente codice. Il Presidente della  sezione  puo'  autorizzare,  su
motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo  delle
forza di polizia.