Art. 42 
 
                      Modifiche all'articolo 52 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 1
e 8 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 42: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  52  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 52 (Accesso  telematico  e  riutilizzo  dei  dati
          delle pubbliche amministrazioni) 
              1. (abrogato) 
              2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari
          pubblicano,  con  qualsiasi  modalita',  senza   l'espressa
          adozione di una licenza di cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
          si intendono rilasciati come dati di tipo aperto  ai  sensi
          all'articolo 68, comma 3, del presente Codice, ad eccezione
          dei casi in cui la pubblicazione riguardi  dati  personali.
          L'eventuale adozione  di  una  licenza  di  cui  al  citato
          articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle
          linee guida nazionali di cui al comma 7. 
              3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi  dei
          contratti di appalto relativi  a  prodotti  e  servizi  che
          comportino la raccolta e la gestione di dati  pubblici,  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2,  comma  2,
          prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico
          e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e  giuridiche,
          di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di
          dati e delle relative banche dati. 
              4. Le attivita' volte a garantire l'accesso  telematico
          e il riutilizzo dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni
          rientrano tra i parametri di valutazione della  performance
          dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  9,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
              5.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   promuove   le
          politiche  di  valorizzazione  del  patrimonio  informativo
          pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V
          del presente Codice. 
              6. Entro il mese di febbraio  di  ogni  anno  l'Agenzia
          trasmette al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  al
          Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica,  che  li
          approva entro il mese successivo,  un'Agenda  nazionale  in
          cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche  di
          valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonche'
          azioni finalizzate al riutilizzo dei  dati  pubblici  e  un
          rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione
          in Italia; tale rapporto e' pubblicato  in  formato  aperto
          sul sito istituzionale della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri. 
              7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le  linee
          guida  nazionali  che  individuano  gli  standard  tecnici,
          compresa la determinazione delle ontologie  dei  servizi  e
          dei dati, le procedure e le modalita' di  attuazione  delle
          disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo
          di  rendere  il  processo  omogeneo  a  livello  nazionale,
          efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano
          alle suddette linee guida. 
              8. (abrogato) 
              9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal  presente
          articolo con le risorse umane, strumentali,  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente.»