Art. 42 
 
 
                         Concorsi enologici 
 
  1. I vini a DOP e IGP nonche' i vini spumanti di  qualita'  possono
partecipare  a  concorsi  enologici  organizzati  da  enti   definiti
organismi ufficialmente autorizzati al rilascio  di  distinzioni  dal
Ministero. 
  2. Le partite dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,  opportunamente
individuate e in  possesso  dei  requisiti  previsti  negli  appositi
regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei  limiti
del quantitativo di vino accertato prima del concorso. 
  3. Le disposizioni  per  la  disciplina  del  riconoscimento  degli
organismi di cui al comma 1, della partecipazione  al  concorso,  ivi
compresa la  composizione  delle  commissioni  di  degustazione,  del
regolamento di concorso nonche' del rilascio, della  gestione  e  del
controllo del corretto utilizzo  delle  distinzioni  attribuite  sono
stabilite con decreto del Ministro.