Art. 42 
 
 
(Fondo  per  la  ricostruzione  delle   aree   terremotate   di   cui
      all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016) 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di  63  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e  2019  anche
per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla  prosecuzione
delle attivita'  di  assistenza  alla  popolazione  a  seguito  della
cessazione dello stato di emergenza. 
  2.  Per  consentire  l'avvio   di   interventi   urgenti   per   la
ricostruzione pubblica e privata  nelle  aree  colpite  dagli  eventi
sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del  2016,  e'
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017. 
  3. Le risorse di cui al comma 2,  confluiscono  nella  contabilita'
speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del  decreto-legge  n.  189
del  2016,  e  sono   oggetto   di   separata   contabilizzazione   e
rendicontazione.