Art. 42 
 
 
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 66, comma 1,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, le parole: "da essi programmati" sono  sostituite  dalle
seguenti: "da esse programmati". 
 
          Note all'art. 42: 
              - Si riporta  l'art.  66  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato).  -  1.
          Prima  dell'avvio  di  una   procedura   di   appalto,   le
          amministrazioni     aggiudicatrici     possono     svolgere
          consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e
          per lo svolgimento della relativa procedura e per informare
          gli operatori economici degli appalti da esse programmati e
          dei requisiti relativi a questi ultimi. 
              2.  Per  le  finalita'  di   cui   al   comma   1,   le
          amministrazioni    aggiudicatrici     possono     acquisire
          consulenze, relazioni o  altra  documentazione  tecnica  da
          parte di esperti, di partecipanti al mercato  nel  rispetto
          delle disposizioni stabilite  nel  presente  codice,  o  da
          parte di autorita' indipendenti. Tale  documentazione  puo'
          essere utilizzata nella pianificazione e nello  svolgimento
          della procedura di appalto,  a  condizione  che  non  abbia
          l'effetto di falsare la  concorrenza  e  non  comporti  una
          violazione  dei  principi  di  non  discriminazione  e   di
          trasparenza.".