Art. 43 
 
          Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy 
 
  1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: 
  «49-quater.  Le  Camere  di  commercio  industria  artigianato   ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto  di  cui
all'articolo 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ai  fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di  cui  al
precedente comma 49-bis.».