(Convenzione-art. 43)
  Articolo 43 - Relazioni con altri strumenti internazionali 
 
  1. La presente Convenzione  non  incide  sui  diritti  ed  obblighi
derivanti dalle disposizioni di altri dispositivi ai quali aderiscono
o  aderiranno  le  Parti  di  questa  Convenzione,  dispositivi   che
contengano disposizioni aderenti alla materia trattata dalla presente
Convenzione ed assicurino la piu' ampia protezione ed  assistenza  ai
minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali. 
  2. Le Parti della Convenzione hanno facolta' di concludere  fra  di
loro accordi  bilaterali  o  multilaterali  inerenti  alle  questioni
regolate dalla  presente  Convenzione,  al  fine  di  perfezionare  o
rafforzare  le   disposizioni   della   presente   o   per   favorire
l'applicazione dei principi da questa sanciti. 
  3.  Le  Parti  che  sono  membri  dell'Unione  Europea   applicano,
nell'ambito delle reciproche relazioni, le norme  della  Comunita'  e
dell'Unione Europea nella misura in cui siano in essere  norme  della
Comunita' o dell'Unione Europea che si riferiscano a tale particolare
materia e si  applichino,  nel  caso  di  specie,  senza  pregiudizio
dell'oggetto  e  dello  scopo  della  presente  Convenzione  e  senza
pregiudizio della sua applicazione in toto nei confronti delle  altre
Parti.