Art. 43. 
 
  I  pubblici  ufficiali  e  gli  incaricati  di  pubblici   servizi,
investiti a norma del presente  decreto  di  funzioni  relative  alla
repressione  dei   delitti   dei   fascisti,   all'epurazione   delle
Amministrazioni,  all'avocazione  dei  profitti  di  regime  e   alla
liquidazione dei beni fascisti, i quali si  rendono  responsabili  di
alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318,
319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti  con  le
pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla meta'.