(Patto internazionale-art. 43)
                             Articolo 43 
 
  I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione
ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo  42  hanno
diritto a quelle agevolazioni,  quei  privilegi  e  quelle  immunita'
riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni  Unite,
che sono enunciati nelle sezioni  pertinenti  della  Convenzione  sui
privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite.