(Regolamento di polizia mortuaria- art. 43)
                              Art. 43. 
  1. Il coordinatore sanitario  della  unita'  sanitaria  locale,  su
richiesta  scritta  dei  direttori  delle   sale   anatomiche,   puo'
autorizzare la consegna all'istituto universitario  di  ossa  deposte
nell'ossario comune del cimitero. 
  2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in
carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporra'  a  scopo
didattico e di studio. 
  3. In nessun altro caso e' permesso asportare ossa dai cimiteri. 
  4. E' vietato il commercio di ossa umane.