(Convenzione - art. 43)
                             Articolo 43 
1. Al fine di  esaminare  i  progressi  compiuti  dagli  Stati  parti
nell'esecuzione  degli  obblighi  da  essi  contratti  in  base  alla
presente Convenzione,  e'  istituito  un  Comitato  dei  Diritti  del
Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso; 
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta  moralita'  ed  in
possesso di una competenza riconosciuta  nel  settore  oggetto  della
presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra
i loro  cittadini  e  partecipano  a  titolo  personale,  secondo  il
criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione  dei
principali ordinamenti giuridici. 
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista
di persone designate dagli Stati  parti.  Ciascun  Stato  parte  puo'
designare un candidato tra i suoi cittadini. 
4. La prima elezione avra' luogo entro sei  mesi  a  decorrere  dalla
data   di   entrata   in   vigore   della    presente    Convenzione.
Successivamente,  si  svolgeranno  elezioni  ogni  due  anni.  Almeno
quattro mesi  prima  della  data  di  ogni  elezione,  il  Segretario
Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  invitera'   per
iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine
di due  mesi.  Quindi  il  Segretario  generale  stabilira'  l'elenco
alfabetico dei candidati in tal  modo  designati,  con  l'indicazione
degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporra'  tale  elenco
agli Stati parti alla presente Convenzione. 
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli  Stati
parti,   convocate   dal   Segretario   Generale   presso   la   Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste  riunioni  per  le
quali il numero legale sara' rappresentato da due terzi  degli  Stati
parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli  che  ottengono  il
maggior numero di voti, nonche' la maggioranza assoluta  degli  Stati
parti presenti e votanti. 
6. I membri del Comitato sono eletti  per  quattro  anni.  Essi  sono
rieleggibili se la loro candidatura e' ripresentata.  Il  mandato  di
cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine  di  un
periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti  a
sorte dal presidente della  riunione  immediatamente  dopo  la  prima
elezione. 
7. In caso di decesso o di  dimissioni  di  un  membro  del  Comitato
oppure se, per qualsiasi altro motivo,  un  membro  dichiara  di  non
poter piu' esercitare le sue funzioni in seno al Comitato,  lo  Stato
parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto
tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino  alla
scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva  dell'approvazione
del Comitato. 
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. 
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni. 
10. Le riunioni  del  Comitato  si  svolgono  normalmente  presso  la
Sededella Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure  in  ogni  altro
luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato  si  riunisce
di regola ogni anno. La durata delle sue sessione e' determinata e se
necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente
Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale. 
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di  cui
quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue  mansioni
in base alla presente Convenzione. 
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione
ricevono  con  l'approvazione  dell'Assemblea  Generale,   emolumenti
prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  alle
condizioni e secondo le modalita' stabilite dall'Assemblea Generale.