Art. 43.
                             Abrogazioni
1. L'articolo 230 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  5
febbraio  1928,  n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed  i  commi  secondo  e  terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
 
          Nota all'art. 43:
          -  L'art.  230  del  testo  unico delle leggi e delle norme
          giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3 della legge
          31 gennaio 1926, n.  100, sull'istruzione elementare,  post
          elementare,  e  sulle  sue opere di integrazione, approvato
          con  R.D.  n.  576/1928,  riguardava   l'affidamento   alle
          facolta'  mediche  del  Regno del compito di promuovere gli
          studi di morfologia, psicologia, nonche'  l'affidamento  al
          Ministero   della  pubblica  istruzione  dell'assistenza  e
          dell'istruzione dei fanciulli con handicap.
          -  L'art.  415  del  regolamento   generale   sui   servizi
          dell'istruzione   elementare,   approvato   con   R.D.   n.
          1297/1928,   riguardava    all'allontanamento    definitivo
          dell'alunno con problemi psichici dalle normali classi e la
          sua assegnazione a classi differenziali.
          -  Il  testo  dei  commi secondo e terzo dell'art. 28 della
          legge n.  118/1971 gia' citata, era il seguente:
          "L'istruzione  dell'obbligo  deve  avvenire  nelle   classi
          normali  della  scuola  pubblica,  salvi  i  casi  in cui i
          soggetti siano affetti da gravi deficienze  intellettive  o
          da  menomazioni  fisiche  di  tale  gravita'  da impedire o
          rendere molto difficoltoso l'apprendimento o  l'inserimento
          nelle predette classi normali.
          Sara'  facilitata,  inoltre,  la frequenza degli invalidi e
          mutilati   civili   alle   scuole   medie   superiori    ed
          universitarie".