Art. 43 
                         Prove non nucleari 
  1. Ultimata  la  costruzione  delle  parti  dell'impianto,  di  cui
all'articolo 41,  o  di  qualunque  altra  parte  ritenuta  dall'ANPA
rilevante  ai  fini  della  sicurezza  nucleare  e  della  protezione
sanitaria, il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e' tenuto
ad eseguirne mediante prove  non  nucleari  la  verifica.  Copia  dei
verbali delle prove e' trasmessa dal titolare all'ANPA. 
  2. Il titolare dell'autorizzazione o del  nulla  osta  e'  altresi'
tenuto procedere all'esecuzione delle prove  combinate  dell'impianto
antecedenti al  caricamento  del  combustibile  e,  ove  trattisi  di
impianti  di  trattamento  di  combustibili  irradiati,   antecedenti
all'immissione di  combustibile  irradiato,  previa  approvazione  da
parte dell'ANPA di un programma delle  prove  stesse.  Per  le  prove
dichiarate dalla stessa ANPA rilevanti ai fini  della  sicurezza,  le
specifiche tecniche di ogni singola  prova  devono  essere  approvate
prima della loro esecuzione. L'ANPA ha facolta' di introdurre,  nelle
specifiche tecniche delle prove, opportune modifiche  e  prescrizioni
aggiuntive attinenti alla sicurezza. Delle  modalita'  di  esecuzione
delle prove e' redatto apposito verbale. Copia el verbale delle prove
e' trasmessa  dal  titolare  dell'autorizzazione  o  del  nulla  osta
all'ANPA. 
  3. L'ANPA ha facolta' di far assistere alle prove di cui ai commi 1
e  2  propri  ispettori.  In  tal  caso  il  verbale  e'  redatto  in
contraddittorio. 
  4. L'esecuzione delle prove avviene sotto  la  responsabilita'  del
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. 
  5. A compimento di tutte le prove antecedenti  al  caricamento  del
combustibile  e,  ove  si  tratti  di  impianti  di  trattamento   di
combustibili  irradiati,  di  quelle  antecedenti   l'immissione   di
combustibile   irradiato,   l'ANPA   rilascia   al   titolare   della
autorizzazione o del nulla  osta  apposita  certificazione  del  loro
esito attestante che l'impianto dal punto di  vista  della  sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria e' idoneo  al  caricamento  del
combustibile o, per  gli  impianti  di  trattamento  di  combustibile
irradiato, alla immissione di detto combustibile.