Art. 43 (Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive) 1. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, fornisce strumenti per misurarne la concentrazione definendone le modalita' di misurazione e, qualora preveda misurazioni automatiche o manuali, le modalita' di registrazione e conservazione dei valori misurati 2. Il direttore responsabile provvede all'impiego delle apparecchiature di cui al comma 1, ai fini della misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas in luoghi specifici, nonche' dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna. 3. Ferme restando le piu' specifiche disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a rischi specifici d'incendio o d'esplosione e' vietato fumare; e' altresi' vietato utilizzare in tali zone fiamme non protette, nonche' effettuarvi lavori che comportino un rischio d'incendio o di esplosione, a meno che siano state adottate precauzioni sufficenti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni. .fo on