Art. 43 
 
               Project financing per la realizzazione 
                    di infrastrutture carcerarie 
 
  1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo  affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando  quanto
previsto  in  materia  di  permuta,  previa  analisi  di  convenienza
economica e verifica di assenza di  effetti  negativi  sulla  finanza
pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo
di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di  progetto,
previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto ((con i Ministri)) delle infrastrutture e  dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   disciplinati
condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto  previsto  dal
periodo  precedente,  in  coerenza   con   le   specificita',   anche
ordinamentali, del settore carcerario. 
  2.  Al  fine  di  assicurare   il   perseguimento   dell'equilibrio
economico-finanziario   dell'investimento   al   concessionario    e'
riconosciuta, a  titolo  di  prezzo,  una  tariffa  per  la  gestione
dell'infrastruttura  e  dei  servizi  connessi,  a  esclusione  della
custodia, le cui modalita' sono definite al momento dell'approvazione
del progetto  e  da  corrispondersi  successivamente  alla  messa  in
esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1.  E'  a
esclusivo rischio  del  concessionario  l'alea  economico-finanziaria
della costruzione e della  gestione  dell'opera.  La  concessione  ha
durata non superiore a venti anni. 
  3.  Se  il  concessionario  non  e'  una   societa'   integralmente
partecipata dal  Ministero  ((dell'economia  e  delle  finanze)),  il
concessionario  ((puo'  prevedere))  che  le  fondazioni  di  origine
bancaria ovvero altri enti pubblici  o  con  fini  non  ((lucrativi))
contribuiscono alla realizzazione  delle  infrastrutture  di  cui  al
comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del  costo
di investimento.