Art. 43 
 
 
          Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy 
 
  1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: 
  «49-quater.  Le  Camere  di  commercio  industria  artigianato   ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto  di  cui
all'articolo 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ai  fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di  cui  al
precedente comma 49-bis.». 
  (( 1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva
e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase  di
controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati  con  la
dicitura «Italia» o «italiano», o  che  comunque  evocano  un'origine
italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata  quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi  grassi  ed  etil
esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il  superamento
dei valori, salvo le disposizioni penali  vigenti,  comporta  l'avvio
automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa  da
parte delle autorita' nazionali competenti per i  controlli  operanti
ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
  1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento  (CEE)  n.  2568/91
della Commissione, dell'11 luglio 1991, e  successive  modificazioni,
la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli  di  oliva
vergini e' compiuta da un comitato di assaggio  riconosciuto  e  tali
caratteristiche si considerano  conformi  alla  categoria  dichiarata
qualora  lo  stesso  comitato  ne  confermi  la  classificazione.  La
verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai
sensi dell'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 28 febbraio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e  iscritti  nell'elenco
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente
disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche  del  prodotto  alla  categoria  di  oli   di   oliva
dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono definite le  modalita'
di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva  vergini  ai
fini della validita' delle prove organolettiche. 
  1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Per  i
prodotti alimentari, per effettiva origine si  intende  il  luogo  di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in  cui
e' avvenuta la trasformazione sostanziale». 
  1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e),  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:
«la promozione del sistema italiano delle  imprese  all'estero»  sono
inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy"». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 49-ter della L. 24 dicembre 2003,
          n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale   dello   Stato-legge   finanziaria   2004),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2003,  n.
          299, S.O. 
              "49-ter. E' sempre disposta la confisca  amministrativa
          del prodotto o della merce di cui al  comma  49-bis,  salvo
          che le indicazioni ivi previste siano  apposte,  a  cura  e
          spese  del  titolare  o  del   licenziatario   responsabile
          dell'illecito,  sul  prodotto  o  sulla  confezione  o  sui
          documenti di corredo per il consumatore.". 
              - Si riporta l'art. 17 della L. 24  novembre  1981,  n.
          689  (Modifiche  al  sistema  penale),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.: 
              "Art. 17. (Obbligo del rapporto) 
              Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
          ridotta, il funzionario o  l'agente  che  ha  accertato  la
          violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista  nell'art.
          24, deve presentare rapporto, con la prova  delle  eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.". 
              Il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n.  882/2004  (Regolamento
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   relativo   ai
          controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
          normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle  norme
          sulla salute e sul  benessere  degli  animali),  pubblicato
          nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in  vigore
          il 20 maggio  2004.  Il  testo  del  regolamento  e'  stato
          sostituito dalla rettifica  pubblicata  nella  G.U.U.E.  28
          maggio 2004, n. L 191. 
              - Si riporta l'art. 2 del Regolamento (CEE)  11  luglio
          1991, n. 2568/91 (Regolamento  della  Commissione  relativo
          alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa
          d'oliva nonche' ai metodi ad  essi  attinenti),  pubblicato
          nella G.U.C.E. 5 settembre  1991,  n.  L  248.  Entrato  in
          vigore il 6 settembre 1991: 
              "Art. 2. 
              1.   Le   caratteristiche   degli    oli    contemplati
          nell'allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi
          di analisi: 
              - per la  determinazione  degli  acidi  grassi  liberi,
          espressi in percentuale di acido oleico, il metodo  di  cui
          all'allegato II, 
              - per la determinazione dell'indice  di  perossido,  il
          metodo di cui all'allegato III, 
              - per la determinazione del tenore di cere,  il  metodo
          di cui all'allegato IV, 
              - per la determinazione del contenuto  di  steroli,  il
          metodo di cui all'allegato V, 
              - per la determinazione dell'eritrodiolo +  uvaolo,  il
          metodo di cui all'allegato VI, 
              - per la determinazione della percentuale di 2-gliceril
          monopalmitato, il metodo di cui all'allegato VII, 
              - per l'analisi spettrofotometrica, il  metodo  di  cui
          all'allegato IX, 
              - per la determinazione  della  composizione  di  acidi
          grassi, il metodo di cui all'allegato X "A" e X "B", 
              -  per  la  determinazione   dei   solventi   alogenati
          volatili, il metodo di cui all'allegato XI, 
              -   per   la    valutazione    delle    caratteristiche
          organolettiche degli oli d'oliva vergini, il metodo di  cui
          all'allegato XII, applicato conformemente al paragrafo 2, 
              - per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo
          figurante nell'allegato XVI, 
              -  per  la  determinazione   della   composizione   dei
          trigliceridi con ECN42, il metodo  figurante  nell'allegato
          XVIII, 
              - per la determinazione del tenore in alcoli alifatici,
          il metodo di cui all'allegato XIX, 
              - per la determinazione del contenuto di cere  e  metil
          ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia
          con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato XX. 
              2. La  verifica  delle  caratteristiche  organolettiche
          degli  oli  di  oliva  vergini  da  parte  delle  autorita'
          nazionali o dei loro rappresentanti e' compiuta da panel di
          assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri. 
              Le caratteristiche organolettiche di  un  olio  d'oliva
          vergine, di cui al primo  comma,  si  considerano  conformi
          alla categoria di olio di oliva dichiarata qualora il panel
          di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne confermi
          la classificazione. 
              Qualora il panel non confermi  la  dichiarazione  della
          categoria di olio di oliva,  sotto  il  profilo  delle  sue
          caratteristiche      organolettiche,      a       richiesta
          dell'interessato  le   autorita'   nazionali   o   i   loro
          rappresentanti  incaricano  altri  panel  riconosciuti   di
          effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere
          effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato  membro  di
          produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione  sono
          considerate  conformi  a  quelle  dichiarate  se   le   due
          controanalisi ne confermano la  classificazione.  Nel  caso
          contrario il costo delle controanalisi, e  fatte  salve  le
          sanzioni comminate, sono a carico dell'interessato. 
              3.   Per   quanto   riguarda    la    verifica    delle
          caratteristiche  degli  oli  da   parte   delle   autorita'
          nazionali o di loro rappresentanti, prevista  al  paragrafo
          1, il prelievo dei campioni si effettua  secondo  le  norme
          internazionali EN ISO 661  e  EN  ISO  5555  relative  alla
          preparazione dei campioni per le prove e al  campionamento.
          Tuttavia, in deroga al punto 6.8 della norma EN  ISO  5555,
          per  le  partite  costituite  dai  summenzionati  oli,   in
          imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a  100
          litri, il prelievo del campione si  effettua  conformemente
          all'allegato I bis del presente regolamento. 
              Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO  5555  e
          del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati
          sono messi immediatamente al riparo dalla luce e  da  fonti
          di calore elevato e sono  inviati  al  laboratorio  per  le
          analisi entro al piu' tardi: 
              - il decimo giorno lavorativo successivo a  quello  del
          prelievo nei mesi da ottobre a maggio, e 
              - il quinto giorno lavorativo successivo a  quello  del
          prelievo nei mesi da giugno a settembre. 
              4. Ai fini della verifica prevista al paragrafo  3,  le
          analisi di cui agli allegati II, III, IX, X e XII  nonche',
          eventualmente, le controanalisi  previste  dalle  normative
          nazionali,  sono  effettuate  anteriormente  alla  data  di
          durata minima. Qualora il prelievo del campione abbia luogo
          oltre quattro mesi prima di  tale  data,  le  summenzionate
          analisi sono effettuate entro e non oltre  il  quarto  mese
          successivo  alla  data  del  prelievo.  Nessun  termine  si
          applica  per  le  altre  analisi  previste   dal   suddetto
          regolamento. 
              Salvo qualora il campione sia stato prelevato  meno  di
          un mese prima della data di durata minima, nel caso in  cui
          i  risultati   delle   analisi   non   corrispondano   alle
          caratteristiche della categoria di olio d'oliva o  di  olio
          di  sansa  di  oliva  dichiarata,  l'interessato  ne  viene
          informato al piu' tardi un mese  prima  dello  scadere  del
          termine di cui al primo comma. 
              5. Quando le caratteristiche  degli  oli  d'oliva  sono
          determinate secondo i metodi  di  cui  al  paragrafo  1,  i
          risultati delle analisi sono direttamente confrontati con i
          limiti fissati dal presente regolamento.". 
              - Si riportano gli articoli 5 e 6 del D.M. 28  febbraio
          2012 del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
          forestali (Criteri e modalita' per  il  riconoscimento  dei
          panel di assaggiatori  ai  fini  della  valutazione  e  del
          controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di
          oliva vergini di  cui  al  regolamento  (CEE)  n.  2568/91,
          nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale  di  tecnici
          ed esperti degli oli di  oliva  vergini  ed  extravergini),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2012, n. 97: 
              "Art. 5. Riconoscimento dei panel di assaggiatori 
              1. I comitati ufficiali, istituiti su iniziativa  delle
          Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4,  paragrafo
          1  del  regolamento,  sono  riconosciuti  con  decreto  del
          Direttore   generale   delle   politiche   comunitarie    e
          internazionali di mercato, ai fini dell'accertamento  delle
          caratteristiche organolettiche degli oli di oliva  vergini,
          conformemente  alle   disposizioni   di   cui   al   citato
          regolamento. 
              2. I comitati di assaggiatori istituiti, su  iniziativa
          di    Enti    o    di    Associazioni    professionali    o
          interprofessionali,    per     la     valutazione     delle
          caratteristiche organolettiche degli oli di  oliva  vergini
          nell'ambito  della   disciplina   relativa   agli   oli   a
          denominazione di origine protetta -  DOP  ed  agli  oli  ad
          indicazione geografica protetta  -  IGP,  nonche',  per  la
          valutazione  organolettica  degli  oli  di  oliva   vergini
          oggetto di scambi commerciali,  sono  riconosciuti  con  la
          medesima procedura di cui al comma 1. 
              3.  Il  panel  di  assaggiatori,  istituito  ai   sensi
          dell'art. 4, par. 1 del regolamento, e' composto da un capo
          panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e
          preparati conformemente alle linee  guida  del  C.O.I.,  ai
          sensi  delle  disposizioni  del  medesimo  regolamento   ed
          iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4. 
              4. La domanda per il riconoscimento dei comitati di cui
          al  comma  1,  corredata  della   documentazione   indicata
          nell'Allegato 1, deve essere presentata al  Ministero-POCOI
          IV, per il tramite del CRA - OLI. 
              5. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti
          dei    panel    di     assaggiatori     professionali     o
          interprofessionali sono a carico dei richiedenti. 
              Art. 6. Elenco dei panel di assaggiatori riconosciuti 
              1. In applicazione dell'art. 4, par. 1 del regolamento,
          il  Ministero-POCOI  IV  aggiorna  l'elenco  dei  panel  di
          assaggiatori  riconosciuti,  ufficiali  e  professionali  o
          interprofessionali, sul sito: www.politicheagricole.gov.it,
          nella specifica sezione relativa ai comitati di assaggio. 
              2. Il riconoscimento e'  subordinato  alla  sussistenza
          delle   condizioni   e   dei   requisiti   prescritti   dal
          regolamento,   in   particolare   per    quanto    concerne
          l'affidabilita'   e   l'armonizzazione   dei   criteri   di
          percezione del panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4,
          par. 1, del regolamento.". 
              - Il testo del comma 49-bis dell'art.  4  della  L.  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2004), come modificato dalla presente legge, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2003,  n.
          299, S.O. 
              - Si riporta  il  comma  2  dell'art.  2  della  L.  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio,   industria,   artigianato    e    agricoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.  7,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "2. Le camere di commercio, singolarmente  o  in  forma
          associata, svolgono in particolare le funzioni e i  compiti
          relativi a: 
              a) tenuta del registro delle  imprese,  del  Repertorio
          economico  amministrativo,  ai  sensi  dell'art.  8   della
          presente legge, e degli altri registri ed  albi  attribuiti
          alle camere di commercio dalla legge; 
              b) promozione della semplificazione delle procedure per
          l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche; 
              c) promozione del territorio e delle economie locali al
          fine di accrescerne la competitivita', favorendo  l'accesso
          al credito per le  PMI  anche  attraverso  il  supporto  ai
          consorzi fidi; 
              d) realizzazione di osservatori dell'economia locale  e
          diffusione di informazione economica; 
              e)   supporto   all'internazionalizzazione    per    la
          promozione del sistema italiano delle imprese all'estero  e
          la tutela del "Made in Italy", raccordandosi, tra  l'altro,
          con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; 
              f)  promozione  dell'innovazione  e  del  trasferimento
          tecnologico   per   le   imprese,   anche   attraverso   la
          realizzazione di servizi e  infrastrutture  informatiche  e
          telematiche; 
              g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
          per la risoluzione delle controversie  tra  imprese  e  tra
          imprese e consumatori e utenti; 
              h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese,  loro
          associazioni e associazioni di tutela degli  interessi  dei
          consumatori e degli utenti; 
              i) promozione di forme di controllo sulla  presenza  di
          clausole inique inserite nei contratti; 
              l)  vigilanza  e  controllo  sui  prodotti  e  per   la
          metrologia legale  e  rilascio  dei  certificati  d'origine
          delle merci; 
              m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
          n)  cooperazione   con   le   istituzioni   scolastiche   e
          universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
          l'orientamento al lavoro e alle professioni.".