Art. 43 
 
 
   Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato 
 
  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso  uno  studio
professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria  e  con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di  corsi  di
formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni
forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge. 
  2. Il Ministro della giustizia,  sentito  il  CNF,  disciplina  con
regolamento: 
    a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione  dei  corsi  di
formazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  degli  ordini  e  delle
associazioni forensi giudicate idonee, in  maniera  da  garantire  la
liberta' ed il pluralismo dell'offerta  formativa  e  della  relativa
scelta individuale; 
    b) i contenuti formativi dei  corsi  di  formazione  in  modo  da
ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento  del  linguaggio
giuridico,  la  redazione   degli   atti   giudiziari,   la   tecnica
impugnatoria  dei  provvedimenti   giurisdizionali   e   degli   atti
amministrativi, la tecnica di redazione del parere  stragiudiziale  e
la tecnica di ricerca; 
    c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico
didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; 
    d) le modalita' e le condizioni per la  frequenza  dei  corsi  di
formazione da parte del praticante avvocato  nonche'  quelle  per  le
verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad  una
commissione composta da avvocati, magistrati e docenti  universitari,
in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto  il  territorio
nazionale. Ai componenti  della  commissione  non  sono  riconosciuti
compensi, indennita' o gettoni di presenza.