Art. 43 
 
        Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali 
 
  1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267  e'
sostituito dal seguente: 
  (( «Art. 161. - (Certificazioni di bilancio). - 1. I comuni )),  le
province, (( le citta' metropolitane, )) le unioni  di  comuni  e  le
comunita' montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni  sui
principali dati del bilancio di previsione  e  del  rendiconto  della
gestione  ed   a   trasmetterli   al   Ministero   dell'interno.   Le
certificazioni sono firmate  dal  segretario,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziario. 
  2. Le modalita' per la struttura, la redazione, nonche' la data  di
scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite  con
decreto  del  Ministero  dell'interno,  previo  parere  dell'Anci   e
dell'Upi, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei  comuni  e
delle province, comporta la sospensione del pagamento  delle  risorse
finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi
comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. 
  4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito
internet della Direzione centrale della finanza locale del  Ministero
dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca
dati unitaria istituita presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009  n.
196. 
  5. I certificati al rendiconto della  gestione  degli  enti  locali
dell'esercizio  finanziario  2014  e  degli  esercizi  seguenti  sono
trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio
successivo, mentre la  data  di  scadenza  per  la  trasmissione  dei
certificati al bilancio di previsione resta fissata  con  il  decreto
ministeriale di cui al comma 2.».