Art. 43 
 
(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per  assicurare
la stabilita' finanziaria degli  enti  territoriali  e  di  fondo  di
                       solidarieta' comunale) 
 
  1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso  alla  procedura
di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  ai  sensi  dell'articolo
243-bis del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  possono
prevedere, tra le misure di cui alla lettera  c)  del   comma  6  del
medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo  di
amministrazione accertato e per il  finanziamento  dei  debiti  fuori
bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi  enti  attribuibili  a
valere  sul  "Fondo  di  rotazione  per  assicurare   la   stabilita'
finanziaria degli  enti  locali"  di  cui  all'articolo  243-ter  del
decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione  del
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  da   parte   della
competente  Sezione  regionale  della  Corte   dei   conti,   qualora
l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto "Fondo  di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali"
risulti inferiore a quello  di  cui  al  periodo  precedente,  l'ente
locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla  ricezione  della
comunicazione di approvazione del piano stesso,  ad  indicare  misure
alternative di finanziamento per un  importo  pari  all'anticipazione
non attribuita. 
  2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di  rotazione  per
assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali"  di  cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000  secondo
quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le
risorse ottenute in entrata nel titolo secondo,  categoria  01,  voce
economica 00, codice  SIOPE  2102.  La  restituzione  delle  medesime
 risorse e' iscritta in spesa al titolo primo,  intervento  05,  voce
economica 15, codice SIOPE 1570. 
  3. Le entrate di cui al comma 2  rilevano  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno nei limiti di  100  milioni  per  il  2014  e  180
milioni per gli anni dal 2015  al  2020  e  nei  limiti  delle  somme
rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate  nel
medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in  sede  di  adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1  del
decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013,  recante  "Accesso
al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria  degli
enti locali", pubblicato nella gazzetta ufficiale  8  febbraio  2013,
n.33, individua per  ciascun  ente,  proporzionalmente  alle  risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di  stabilita'  interno
nei limiti del periodo precedente. 
  4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero  dell'interno  eroga  ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni  della  Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo
su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul  sito  internet  del  Ministero
dell'interno come spettante per l'anno 2014  a  titolo  di  fondo  di
solidarieta' comunale, detratte le somme gia' erogate  in  base  alla
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  e
dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88. 
  5. Per l'anno 2014 l'importo di euro  49.400.000  impegnato  e  non
pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte  corrente
di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno e'  versato  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di  solidarieta'  comunale,  di
cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
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