Art. 43 
 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
  di  istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato   di
  specializzazione tecnica superiore. 
 
  1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e'  strutturato  in
modo  da  coniugare  la  formazione   effettuata   in   azienda   con
l'istruzione e la formazione professionale svolta  dalle  istituzioni
formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione
e formazione sulla base dei livelli essenziali delle  prestazioni  di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  di  quelli  di
cui all'articolo 46. 
  2. Possono essere assunti con il contratto di cui al  comma  1,  in
tutti i settori di attivita', i giovani che hanno compiuto i 15  anni
di eta' e fino al compimento dei  25.  La  durata  del  contratto  e'
determinata in  considerazione  della  qualifica  o  del  diploma  da
conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore a tre  anni  o  a
quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  46,  comma  1,  la
regolamentazione dell'apprendistato per la  qualifica  e  il  diploma
professionale e il certificato di specializzazione tecnica  superiore
e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
In    assenza    di    regolamentazione    regionale    l'attivazione
dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale  e  il
certificato di  specializzazione  tecnica  superiore  e'  rimessa  al
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  che  ne  disciplina
l'esercizio con propri decreti. 
  4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui
all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro  hanno  la  facolta'  di
prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato  dei  giovani
qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i  percorsi
di cui  al  comma  1,  per  il  consolidamento  e  l'acquisizione  di
ulteriori competenze tecnico-professionali  e  specialistiche,  utili
anche ai fini dell'acquisizione del certificato  di  specializzazione
tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale  all'esito
del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 226 del 2005. Il  contratto  di  apprendistato
puo' essere prorogato fino ad un anno  anche  nel  caso  in  cui,  al
termine dei percorsi di cui  al  comma  1,  l'apprendista  non  abbia
conseguito   la   qualifica,   il   diploma,   il   certificato    di
specializzazione  tecnica  superiore  o  il  diploma   di   maturita'
professionale all'esito del corso annuale integrativo. 
  5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di  apprendistato,
di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a
partire dal  secondo  anno  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria
superiore, per l'acquisizione, oltre che del  diploma  di  istruzione
secondaria superiore, di ulteriori  competenze  tecnico-professionali
rispetto a quelle gia' previste dai vigenti  regolamenti  scolastici,
utili  anche  ai  fini   del   conseguimento   del   certificato   di
specializzazione tecnica superiore. A tal fine, e' abrogato il  comma
2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128.
Sono  fatti  salvi,  fino  alla   loro   conclusione,   i   programmi
sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione  in  azienda
gia'  attivati.  Possono  essere,  inoltre,  stipulati  contratti  di
apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani  che
frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con  l'esame
di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
  6. Il datore di  lavoro  che  intende  stipulare  il  contratto  di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di   istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato    di
specializzazione tecnica  superiore  sottoscrive  un  protocollo  con
l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce
il contenuto e la durata  degli  obblighi  formativi  del  datore  di
lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo
46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali
per  la  realizzazione  dei  percorsi   di   apprendistato,   e,   in
particolare, i requisiti delle imprese nelle quali  si  svolge  e  il
monte orario massimo del percorso scolastico che puo'  essere  svolto
in apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in  azienda,
nel rispetto dell'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  delle
competenze   delle    regioni    e    delle    provincie    autonome.
Nell'apprendistato  che  si  svolge  nell'ambito   del   sistema   di
istruzione  e  formazione  professionale  regionale,  la   formazione
esterna all'azienda e' impartita nell'istituzione formativa a cui  lo
studente e' iscritto e non puo' essere  superiore  al  60  per  cento
dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per  cento  per
il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno successivo finalizzato  al
conseguimento del certificato di specializzazione  tecnica,  in  ogni
caso nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  legislazione
vigente. 
  7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione  formativa  il
datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore
di formazione a carico  del  datore  di  lavoro  e'  riconosciuta  al
lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di  quella  che  gli
sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei  contratti
collettivi. 
  8. Per le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  che
abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i  contratti
collettivi stipulati dalle  associazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche  a  tempo
determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali. 
  9. Successivamente al conseguimento della qualifica o  del  diploma
professionale ai sensi del  decreto  legislativo  n.  226  del  2005,
nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di
conseguire la qualificazione professionale ai fini  contrattuali,  e'
possibile  la   trasformazione   del   contratto   in   apprendistato
professionalizzante. In tal caso, la durata massima  complessiva  dei
due periodi di apprendistato non  puo'  eccedere  quella  individuata
dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si  riporta  l'articolo  15,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226  (Norme  generali  e
          livelli essenziali delle prestazioni  relativi  al  secondo
          ciclo del sistema educativo di istruzione e  formazione,  a
          norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53): 
              «Art.15.  (Livelli  essenziali  delle  prestazioni).  -
          (Omissis). 
              6. I titoli e le qualifiche conseguiti al  termine  dei
          percorsi   del   sistema   di   istruzione   e   formazione
          professionale di durata almeno quadriennale  consentono  di
          sostenere l'esame di  Stato,  utile  anche  ai  fini  degli
          accessi all'universita' e  all'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, previa frequenza  di  apposito  corso
          annuale, realizzato  d'intesa  con  le  universita'  e  con
          l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e  ferma
          restando la possibilita'  di  sostenere,  come  privatista,
          l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni
          vigenti in materia.». 
              - Si riporta l'articolo  8-bis,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di
          istruzione, universita' e  ricerca),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 8-bis. (Istruzione e formazione per  il  lavoro).
          - 1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo  8  del
          presente decreto e  i  piani  di  intervento  di  cui  all'
          articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013,  n.
          76, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 99  ,  da  adottare  entro  il  31  gennaio  2014,
          comprendono anche misure per: 
              a) far conoscere il valore educativo  e  formativo  del
          lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda,
          agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali, organizzati dai  poli  tecnico-professionali
          di cui all' articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio  2012,
          n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile
          2012, n. 35 , come modificato dall'articolo 14 del presente
          decreto; 
              b) sostenere la diffusione dell'apprendistato  di  alta
          formazione nei percorsi degli  istituti  tecnici  superiori
          (ITS),   anche   attraverso   misure   di    incentivazione
          finanziaria   previste   dalla   programmazione   regionale
          nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli  ITS
          nel     bilancio     del     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e di quelli  destinati  al
          sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali. 
              2. (abrogato).». 
              - Si riporta l'articolo 6, comma  5,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15   marzo   2010,   n.   87
          (Regolamento recante norme per il riordino  degli  istituti
          professionali, a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.): 
              «Art. 6. (Valutazione e titoli finali) - (Omissis). 
              5. Le Province autonome di Trento  e  Bolzano  per  gli
          studenti che hanno conseguito il diploma  professionale  al
          termine   del   percorso   di   istruzione   e   formazione
          professionale quadriennale di cui all' articolo  20,  comma
          1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
          226, e intendono sostenere l'esame di  Stato  di  cui  all'
          articolo 15 , comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli
          appositi corsi annuali che si  concludono  con  l'esame  di
          Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove  richiesto
          dalle Province  medesime,  dal  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  con  le  modalita'  e  i
          programmi di cui alle rispettive norme di attuazione  dello
          statuto  della  regione  Trentino-Alto  Adige.   Attraverso
          specifiche  intese  tra   il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e le Province autonome  di
          Trento e Bolzano sono definiti i criteri  generali  per  la
          realizzazione dei corsi di cui sopra in modo  coerente  con
          il percorso seguito dallo studente nel sistema  provinciale
          dell'istruzione e formazione professionale.».