Art. 43 Reperimento alloggi per la locazione 1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato. 3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici (( di cui all'articolo 1 )), la durata dei contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni. 4. Per le finalita' del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016: «Art. 4 (Misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria). - 1. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria curano, nei rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con i comuni interessati, l'ordinata attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuita', l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati con esito diverso da "A" successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in tenda, articolate come segue: a) concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016; b) ospitalita' presso strutture pubbliche all'uopo individuate; c) ospitalita' presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate; d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ accordi con i relativi proprietari; e) altre soluzioni temporanee, previa verifica di fattibilita' tecnica.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo): «Art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione). - 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al medesimo art. 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. 3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata. 4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.». «Art. 5 (Contratti di locazione di natura transitoria). - 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 definisce le condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti. 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis. 3. E' facolta' dei comuni sede di universita' o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonche' cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.».