(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 43)
 
                               Art. 43 
 
                       (Termini e preclusioni) 
 
 
  1. I termini per il compimento degli atti  del  processo  contabile
sono stabiliti dalla legge; possono  essere  stabiliti  dal  giudice,
anche  a  pena  di  decadenza,  soltanto  se  la  legge  lo  permette
espressamente. 
 
 
  2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne  che  la
legge stessa li dichiari espressamente perentori. 
 
 
  3.  I  termini  stabiliti  per  la  proposizione  di  gravami  sono
perentori; le decadenze  hanno  luogo  di  diritto  e  devono  essere
pronunciate d'ufficio. 
 
 
  4. Il giudice, prima della scadenza, puo' abbreviare,  o  prorogare
anche  d'ufficio,  il  termine  che  non  sia  stabilito  a  pena  di
decadenza. La proroga non puo' avere una durata superiore al  termine
originario. Non puo' essere consentita proroga ulteriore, se non  per
motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato. 
 
 
  5. I termini perentori non possono essere abbreviati  o  prorogati,
nemmeno in base ad accordo tra le parti. 
 
 
  6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza  per  causa
ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa  in
termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93,  commi  11  e
12. 
 
 
  7.  Per  il  computo  dei  termini  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 155 del codice di procedura civile.