Art. 43 
 
                      Modifiche all'articolo 53 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Siti Internet  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    b) al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» e' soppressa; 
    c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  anche
il catalogo  dei  dati  e  dei  metadati  definitivi,  nonche'  delle
relative  banche  dati  in  loro  possesso  e   i   regolamenti   che
disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso  telematico  e  il
riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i  dati  presenti  in
Anagrafe tributaria. 
      1-ter. Con le regole  tecniche  di  cui  all'articolo  71  sono
definite le modalita' per la realizzazione e  la  modifica  dei  siti
delle amministrazioni.»; 
    d) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 43: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni 
              1.  Le  pubbliche   amministrazioni   realizzano   siti
          istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi
          di  accessibilita',  nonche'  di   elevata   usabilita'   e
          reperibilita',  anche  da  parte  delle  persone  disabili,
          completezza  di  informazione,  chiarezza  di   linguaggio,
          affidabilita',  semplicita'  di'  consultazione,  qualita',
          omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare  resi
          facilmente  reperibili  e  consultabili  i  dati   di   cui
          all'articolo 54. 
              1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  ai
          sensi dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33, anche il catalogo  dei  dati  e  dei  metadati
          definitivi, nonche' delle  relative  banche  dati  in  loro
          possesso e i regolamenti che  ne  disciplinano  l'esercizio
          della facolta' di accesso telematico  e  il  riutilizzo  di
          tali dati e  metadati,  fatti  salvi  i  dati  presenti  in
          Anagrafe tributaria. 
              1-ter. Con le regole tecniche di  cui  all'articolo  71
          sono definite  le  modalita'  per  la  realizzazione  e  la
          modifica dei siti delle amministrazioni. 
              2. - 3. (abrogati).»