Art. 43 
 
 
       Criteri di appropriatezza del ricovero in day hospital 
 
  1. I ricoveri in day hospital per finalita'  diagnostiche  sono  da
considerarsi appropriati nei seguenti casi: 
    a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di  rischio,
richiedono monitoraggio clinico prolungato; 
    b) accertamenti  diagnostici  a  pazienti  non  collaboranti  che
richiedono un'assistenza dedicata e  l'accompagnamento  da  parte  di
personale  della  struttura  negli  spostamenti   all'interno   della
struttura stessa. 
  2. I ricoveri in day hospital per finalita'  terapeutiche  sono  da
considerarsi appropriati nei seguenti casi: 
    a) somministrazione di  chemioterapia  che  richiede  particolare
monitoraggio clinico; 
    b) somministrazione di  terapia  per  via  endovenosa  di  durata
superiore a un'ora ovvero necessita'  di  sorveglianza,  monitoraggio
clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata; 
    c)  necessita'  di  eseguire  esami  ematochimici   o   ulteriori
accertamenti diagnostici nelle  ore  immediatamente  successive  alla
somministrazione della terapia; 
    d) procedure terapeutiche invasive  che  comportano  problemi  di
sicurezza per il paziente. 
  3. Le regioni e le province autonome adottano  entro  il  15  marzo
2017  adeguate  misure  per  incentivare   il   trasferimento   delle
prestazioni dal regime di day hospital al  regime  ambulatoriale,  in
una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata  per
ciascuna classe  di  ricovero,  entro  il  28  febbraio  2017,  dalla
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei  LEA  e  la  promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui  all'art.
1, comma 555, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  nonche'  per
disincentivare i ricoveri inappropriati.