Art. 43 
 
 
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 70, comma 3,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "e  non
superiore a ventiquattro mesi". 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta  l'art.  70  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 70 (Avvisi di preinformazione). - 1. Le  stazioni
          appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          l'intenzione di  bandire  per  l'anno  successivo  appalti,
          pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante
          le informazioni di cui all'allegato XIV, parte  I,  lettera
          B, sezione B.1, e' pubblicato dalla stazione appaltante sul
          proprio profilo di committente. Per gli appalti di  importo
          pari o  superiore  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35,
          l'avviso  di  preinformazione  e'  pubblicato  dall'Ufficio
          delle pubblicazioni dell'Unione europea  o  dalla  stazione
          appaltante  sul  proprio   profilo   di   committente.   In
          quest'ultimo  caso  le  stazioni  appaltanti   inviano   al
          suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul  proprio
          profilo di committente, come indicato nel citato  allegato.
          L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato  XIV,
          parte I, lettera A. 
              2.  Per  le  procedure   ristrette   e   le   procedure
          competitive   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione
          come indizione di gara a norma dell'articolo 59,  comma  5,
          purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: 
                a) si riferisce specificatamente alle  forniture,  ai
          lavori o ai servizi che  saranno  oggetto  dell'appalto  da
          aggiudicare; 
                b) indica che l'appalto  sara'  aggiudicato  mediante
          una procedura ristretta o  una  procedura  competitiva  con
          negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso  di
          indizione  di  gara  e  invita  gli   operatori   economici
          interessati a manifestare il proprio interesse; 
                c)  contiene,  oltre   alle   informazioni   di   cui
          all'allegato XIV, parte  I,  lettera  B,  sezione  B.1,  le
          informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2; 
                d) e' stato inviato alla pubblicazione  non  meno  di
          trentacinque giorni e non oltre  dodici  mesi  prima  della
          data di invio dell'invito a  confermare  interesse  di  cui
          all'articolo 75, comma 1. 
              3. L'avviso di cui al comma 2  puo'  essere  pubblicato
          sul   profilo   di    committente    quale    pubblicazione
          supplementare a livello nazionale,  a  norma  dell'articolo
          73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione  puo'
          durare al massimo dodici mesi dalla  data  di  trasmissione
          dell'avviso per la pubblicazione.  Tuttavia,  nel  caso  di
          appalti  pubblici  per  servizi  sociali  e  altri  servizi
          specifici, l'avviso di preinformazione di cui  all'articolo
          142, comma 1, lettera b),  puo'  coprire  un  periodo  piu'
          lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.".