Art. 43 
 
 
                           Trasformazione 
 
  1. Le societa' di mutuo  soccorso,  gia'  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da
tale data si trasformano in  associazioni  del  Terzo  settore  o  in
associazioni   di   promozione   sociale,   mantengono,   in   deroga
all'articolo 8, comma 3, della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,  il
proprio patrimonio. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta l'art. 8 della citata legge  n.  3818  del
          1886: 
              «Art. 8. - I lasciti o le donazioni  che  una  societa'
          avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato  ed
          avente carattere di perpetuita',  saranno  tenuti  distinti
          dal patrimonio sociale, e  le  rendite  derivanti  da  essi
          dovranno essere erogate in conformita'  della  destinazione
          fissata dal testatore o dal donatore. 
              Se la societa'  fosse  liquidata,  come  pure  se  essa
          perdesse  semplicemente  la  personalita'   giuridica,   si
          applicheranno a questi lasciti  e  a  queste  donazioni  le
          norme vigenti sulle opere pie. 
              In caso di liquidazione o di perdita  della  natura  di
          societa' di mutuo soccorso, il patrimonio  e'  devoluto  ad
          altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad  uno  dei  Fondi
          mutualistici o  al  corrispondente  capitolo  del  bilancio
          dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge  31
          gennaio 1992, n. 59.». 
              Note all'art. 44: 
              - Si riporta l'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,  n.
          59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative): 
              «Art. 11 (Fondi mutualistici per  la  promozione  e  lo
          sviluppo  della  cooperazione).  -   1.   Le   associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento cooperativo, riconosciute ai  sensi  dell'art.  5
          del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate da regioni a statuto  speciale  possono  costituire
          fondi mutualistici per la promozione e  lo  sviluppo  della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni. 
              2. L'oggetto  sociale  deve  consistere  esclusivamente
          nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e  di
          iniziative di sviluppo della cooperazione,  con  preferenza
          per  i  programmi  diretti   all'innovazione   tecnologica,
          all'incremento  dell'occupazione  ed  allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno. 
              3. Per realizzare i propri fini,  i  fondi  di  cui  al
          comma 1 possono  promuovere  la  costituzione  di  societa'
          cooperative  o   di   loro   consorzi,   nonche'   assumere
          partecipazioni in societa' cooperative  o  in  societa'  da
          queste controllate. Possono altresi'  finanziare  specifici
          programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
          consorzi,  organizzare  o  gestire  corsi   di   formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi  e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo. 
              4. Le societa' cooperative e i loro consorzi,  aderenti
          alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo  del
          comma   1,   devono   destinare   alla    costituzione    e
          all'incremento   di   ciascun   fondo   costituito    dalle
          associazioni cui aderiscono una quota degli  utili  annuali
          pari  al  3  per  cento.  Il  versamento  non  deve  essere
          effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 
              5. Deve inoltre essere devoluto  ai  fondi  di  cui  al
          comma  1  il  patrimonio  residuo  delle   cooperative   in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi eventualmente maturati, di cui  al  primo  comma,
          lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  e
          successive modificazioni. 
              6. Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  non
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo del comma 1, o aderenti  ad  associazioni  che  non
          abbiano costituito il fondo di cui al  comma  1,  assolvono
          agli obblighi di  cui  ai  commi  4  e  5,  secondo  quanto
          previsto all'art. 20. 
              7.  Le  societa'  cooperative  ed   i   loro   consorzi
          sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
          che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
          primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad  associazioni
          che non abbiano costituito il fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano il versamento previsto al comma 4  nell'apposito
          fondo regionale, ove  istituito  o,  in  mancanza  di  tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 
              8. Lo Stato e  gli  enti  pubblici  possono  finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati. 
              9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'art. 87, comma 1, lettera a),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  esenti  da
          imposte e sono deducibili, nel  limite  del  3  per  cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione. 
              10. Le societa' cooperative e i loro consorzi  che  non
          ottemperano  alle  disposizioni   del   presente   articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente.». 
              - Si riporta l'art. 23, comma 1, del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese): 
              «Art. 23 (Misure per le societa' cooperative e di mutuo
          soccorso). - Le societa' di  mutuo  soccorso  di  cui  alla
          legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella  sezione
          delle imprese sociali  presso  il  registro  delle  imprese
          secondo criteri e modalita' stabilite con  un  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo  decreto
          e' istituita un'apposita sezione dell'albo  delle  societa'
          cooperative, di cui al decreto legislativo 2  agosto  2002,
          n.  220,  cui  le   societa'   di   mutuo   soccorso   sono
          automaticamente iscritte.». 
              - La legge 17 dicembre 2012,  n.  221  (Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 294 del 18 dicembre 2012, S.O.