Art. 43 
 
 
          Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  3,  primo   periodo,   le   parole   «Le   pubbliche
amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»
sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettere  a)  e  b),»  e  le  parole  «nell'Indice  PA»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Indice dei domicili  digitali  delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi»; 
  b)  al  comma  3,  secondo  periodo,  le   parole   «La   pubbliche
amministrazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le   pubbliche
amministrazioni». 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  47  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 47 (Trasmissione dei documenti tra  le  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Le comunicazioni di documenti tra le
          pubbliche  amministrazioni  avvengono  mediante  l'utilizzo
          della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
          sono valide ai fini  del  procedimento  amministrativo  una
          volta che ne sia verificata la  provenienza.  Il  documento
          puo'   essere,   altresi',    reso    disponibile    previa
          comunicazione delle modalita' di  accesso  telematico  allo
          stesso. 
              1-bis. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
          comma 1, ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  per
          danno erariale,  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          responsabilita' disciplinare. 
              2.  Ai  fini  della  verifica  della   provenienza   le
          comunicazioni sono valide se: 
              a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
          firma elettronica qualificata; 
              b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
          all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445; 
              c) ovvero e' comunque possibile  accertarne  altrimenti
          la provenienza, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.  E'
          in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti  a  mezzo
          fax; 
              d)  ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi   di   posta
          elettronica certificata di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
              3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  lettere
          a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'  Indice
          dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
          gestori di pubblici servizi almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          Le   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati.».